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Concorso reclutamento personale docente, CdS: punteggio prove scritte, grafiche o pratiche unitario e inscindibile

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Con sentenza n. 4022 del 2 luglio 2018, il Consiglio di Stato ha stabilito che nei concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, "superano le prove scritte, grafiche o pratiche .... i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi". Tale affermazione sta a significare che il punteggio su tali prove deve essere considerato unitario ed inscindibile. Con l'ovvia conseguenza che il relativo bando di concorso andrà considerato illegittimo nella parte in cui prevede che:

  • i punteggi delle prove scritte e della prova pratica siano considerati separatamente;
  • l'ammissione alla prova orale sia subordinata al conseguimento del punteggio minimo di 7/10 in quella pratica;
  • la prova pratica venga considerata in modo autonomo.

Ma vediamo nel dettaglio la questione di cui è stato investito il Consiglio di Stato. I ricorrenti hanno partecipato al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. È accaduto che, sostenute le prove scritte, grafiche e pratiche, indette dagli Uffici scolastici regionali, gli stessi ricorrenti hanno ottenuto un punteggio complessivo di 28/40, ossia il minimo previsto per poter accedere alla prova orale. Ciononostante, sono stati esclusi dagli ammessi a tale ultima prova. Alla luce di tanto, quindi, essi hanno impugnato il bando di concorso nella parte in cui ha previsto che sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 21/30 e che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 7/10 nella prova pratica e/o di laboratorio. Adito il TAR competente, quest'ultimo ha rigettato il ricorso, confermando quanto statuito dal predetto bando, ossia che la valutazione complessiva del punteggio concerne solo le prove scritte e grafiche e non anche le prove pratiche e/o di laboratorio. 

Queste ultime, a parere dei Giudici di primo grado, vanno valutate separatamente. Attuando questo criterio di valutazione separata, secondo il TAR, i ricorrenti non hanno raggiunto i minimi prescritti dal bando. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, i Giudici non hanno ritenuto il bando illegittimo e neppure foriero di effetti pregiudizievoli per i candidati chiamati a sostenere la detta prova pratica o di laboratorio. Il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato. Quest'ultimo, innanzitutto, è partito dall'esame dell'art. 400, comma 9, del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), secondo cui "le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli". A parere del Consiglio di Stato, tale disposizione va interpretata ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge generale, ossia va interpretata, attribuendo a tali parole il senso che scaturisce dal loro significato. In buona sostanza, dal predetto art. 400 emerge con chiarezza che il punteggio per accedere alla prova orale debba essere calcolato complessivamente e ciò in forza proprio dell'unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche. Invero, non può essere in discussione il fatto che i quaranta punti sono assegnati alla valutazione complessiva delle predette prove in quanto una scissione del punteggio sminuirebbe l'importanza della prova pratica o di laboratorio. Tornando al caso in esame, pertanto, a parere dei Giudici di appello, appare evidente che la Pubblica Amministrazione abbia forzato l'interpretazione, dando vita ad un'illegittima esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria degli ammessi all'orale. Il tutto, i) operando un frazionamento normativamente non previsto delle prove, ii) attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e iii) attribuendo altri dieci punti per quelle pratiche.


Così agendo, l'Amministrazione resistente non ha fatto altro che inventare un ulteriore momento di selezione non consentito dal predetto art. 400. I punteggi della prova pratica e/o di laboratorio, in conclusione, non possono essere assegnati in maniera autonoma e devono rientrare nel calcolo dei 40 punti che la Commissione giudicatrice ha a disposizione per le prove scritte, grafiche e pratiche. D'altro canto, la conferma che non si possa distaccarsi da questa interpretazione trova fondamento anche nel prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui "la tipizzazione della procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento scolastico prevista dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 non consente all'Amministrazione la possibilità di discostarsi, in particolare dalle disposizioni dettate dall'articolo 400" (cfr. sentenze Cons. Stato, VI sez., nn. 504 del 2018, 5295 del 2017, 5633 e 2677 del 2015); orientamento, questo, sposato dallo stesso Consiglio di Stato nella fattispecie in esame. Inoltre, che la valutazione delle tre prove vada considerata in maniera unitaria e inscindibile, discende anche dall'esame del comma 10 del succitato art. 400, secondo cui "superano le prove scritte, grafiche o pratiche .... i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi". Unico limite alla valutazione complessiva delle tre prove si rinviene nella disposizione contenuta nel successivo comma 11 del predetto art. 400, ossia il limite di punteggio attribuito a ciascuna prova per consentire la valutazione di quella successiva: limite che ricordiamo essere pari a sei decimi. Questo sta a significare che se in una delle prove sia stato conseguito un punteggio inferiore ai sei decimi, non potrà operare il criterio della valutazione complessiva. Orbene, nel caso in esame, tale situazione ha riguardato solo uno dei ricorrenti, il quale ha ottenuto un punteggio pari a 5/10 nella prova pratica. Per lui, in forza del comma 11 su richiamato, non è stato possibile prendere in considerazione i punteggi delle altre prove e quindi accogliere l'appello. Al contrario, per gli altri ricorrenti, che hanno raggiunto il limite suddetto e ottenuto complessivamente i 28/40 nelle tre prove, l'appello è stato accolto dal Consiglio di Stato, con conseguente inserimento del loro nominativo nella graduatoria degli ammessi alla prova orale.  

 

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