Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Comune, responsabilità. SC: esclusa se il sinistro non dipende interamente dalla cosa in custodia

Imagoeconomica_1537552

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4160 del 13 febbraio 2019, torna ad occuparsi di responsabilità del Comune. In buona sostanza, la questione è : "Del danno subito da un pedone investito da un ciclista su area pedonale, l'amministrazione risponde in qualità di custode (ex articolo 2051 codice civile) per aver omesso di vietare l'ingresso a tale area a velocipedi o biciclette?" Secondo i, Giudici di legittimità se l'evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce, la responsabilità del custode del Comune è esclusa. Tutt'al più, è configurabile una responsabilità aquiliana dell'ente per colpa ex articolo 2043 codice civile, ove il danneggiato dimostri «la sussistenza di una colpevole inerzia dell'amministrazione per non aver preso alcuna iniziativa diretta a regolare e controllare il comportamento degli utenti, malgrado specifiche segnalazioni sull'anomalo e pericoloso utilizzo dell'area». 

Vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte di Cassazione.

I fatti di causa. 

La ricorrente ha agito in giudizio contro il Comune, ritenendolo responsabile ex articolo 2051 codice civile per i danni subiti all'interno dell'isola pedonale del predetto ente. In particolare, la ricorrente è stata investita da un ciclista, rimasto ignoto, riportando gravi danni alla persona e a suo dire l'amministrazione è responsabile per aver omesso di regolamentare l'area all'interno della quale è avvenuto il sinistro. Il Tribunale adito ha rigettato la domanda, in quanto, a suo parere, non sono stati provati né il sinistro, né il nesso causale tra questo e la condotta omissiva del Comune.

Contro la decisione di primo grado, la ricorrente ha proposto appello. La Corte territoriale ha confermato la sentenza del Tribunale, con diversa motivazione. In buona sostanza, ad avviso dei Giudici d'appello, la verificazione del sinistro non è stata contestata dal Comune e quindi deve ritenersi provata, ciononostante la responsabilità dell'ente va esclusa «per non essere stato dimostrato che la regolamentazione dell'area pedonale in questione vietasse l'ingresso di velocipedi o biciclette». Una prova, questa, che avrebbe dovuto fornire la ricorrente e che, in realtà, non ha fornito. 

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione. 

La decisione della SC. 

Innanzitutto, i Giudici di legittimità chiariscono quando il custode, e quindi l'ente comunale, risponde del danno «cagionato» dalla cosa che ha in custodia. In particolare, a parere della Suprema Corte:

  • «responsabile del danno cagionato dalla cosa è sì colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo»; 
  • la custodia implica solo la relazione tra un soggetto e la cosa che gli appartiene;
  • affinché l'amministrazione comunale sia responsabile ex articolo 2051 codice civile, la cosa in custodia, sebbene inerte, deve avere un ruolo nella causazione dell'evento dannoso, ossia quest'ultimo non deve essere determinato dal movimento della stessa vittima che interagisce e si scontra con la cosa in custodia, di per sé ferma e inerte.  

Chiarito questo e, tornando al caso di specie, l'area pedonale, teatro del sinistro occorso alla ricorrente, rappresenta la cosa in custodia. Orbene, dalla dinamica dell'evento dannoso si evince che:

  • l'area pedonale non ha dato alcun contributo causale
  • l'evento si è originato ed esaurito «interamente nel comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro (il ciclista e il pedone)», senza che sia dipeso da una anomala conformazione dell'area pedonale o da una cattiva manutenzione della stessa. 

Ne consegue l'esclusione della responsabilità del Comune in qualità di custode. Secondo la Corte di Cassazione, ciò che può essere imputabile a quest'ultimo, tutt'al più, è l'aver omesso la regolamentazione e il controllo del comportamento degli utenti nell'area pedonale, attraverso l'apposizione di cartelli di divieto di transito per i velocipedi e per le biciclette. È questo comportamento che, ai fini che qui interessano, può rilevare giuridicamente. E ciò «nella prospettiva di una responsabilità per colpa nel concorso dei relativi presupposti». Tuttavia, a parere dei Giudici di legittimità, affinché una condotta di questa portata possa essere imputabile all'ente comunale è necessario che «il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una colpevole inerzia dell'amministrazione per non aver preso alcuna iniziativa malgrado specifiche segnalazioni sull'anomalo e pericoloso utilizzo dell'area». Una prova, questa, che nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso.  

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Danni psichici, SC: “Vanno risarciti anche se il d...
"Tu eroe del quotidiano, semplice e umile". Studen...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito