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Compensazione spese insindacabile in appello anche se priva di motivazione

La valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione IV, con Sentenza 6 dicembre 2016, n. 5148.
La questione
La parte appellante, con ricorso per ottemperanza, aveva chiesto al Tribunale di ordinare all´Amministrazione di eseguire il provvedimento del Giudice civile col quale le era stato riconosciuto l´indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 ( c.d. legge Pinto) per la violazione dei termini di ragionevole durata del processo.
Con la sentenza che aveva definito quel giudizio, il Tribunale da un lato aveva accolto il ricorso ordinando all´Amministrazione di procedere al pagamento dell´indennizzo; dall´altro, disposto la compensazione delle spese processuali fra le Parti costituite.
La sentenza era stata impugnata con l´appello all´esame dalla parte originariamente ricorrente la quale aveva lamentato l´inesistenza, e comunque la omessa indicazione da parte del TAR, di quelle gravi ed eccezionali ragioni che ai sensi dell´art. 92 c.p.c. ( richiamato dall´art. 26 c.p.a.) avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese di giudizio tra le Parti.
La decisione del Consiglio di Stato
L´appello è stato ritenuto inammissibile in quanto l´originale del ricorso era stato depositato oltre il termine dimidiato di 15 giorni previsto dal c.p.a. nei riti camerali.
In ogni caso - ha però aggiunto Palazzo Spada - l´appello non è fondato.
Al riguardo infatti la Giurisprudenza amministrativa del tutto maggioritaria - pur dando atto della tendenza legislativa a rendere recessiva l´ipotesi della compensazione - rimane attestata nel senso che anche dopo le modifiche all´art. 92 c.p.c. apportate dall´art. 2 L. n. 263 del 2005 e dall´art. art. 45 L. n. 69 del 2009 il T.A.R. mantiene amplissimi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla detta compensazione ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare, totalmente o parzialmente, alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, e ciò tenendo presente che la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione. ( cfr. ex multis III Sez. 6450 del 2015 nonché IV n. 489 del 2013).
L´appello è stato quindi respinto.

 

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