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Chiamata del terzo: la garanzia propria e impropria e l'opposizione a d.i.

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Inquadramento normativo: art. 269 c.p.c.; art.645 c.p.c.

La chiamata del terzo da parte del convenuto: Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto (art. 269 c.p.c.).

La garanzia propria e l'estensione della domanda dell'attore al terzo: Quando il convenuto chiama il terzo in garanzia al fine di ottenere la sua liberazione dalla pretesa dell'attore, in questo caso se il terzo è individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore, in vece dello stesso convenuto, il contraddittorio è esteso anche nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore (Cass. n. 12317/2011, richiamata da Cass., n. 29576/2021). Infatti, qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass., n. 22050/2018, richiamata da Cass., n. 29576/2021). 

La garanzia impropria e il vincolo di dipendenza con la causa principale: In caso di chiamata in garanzia impropria, il vincolo di dipendenza tra la causa principale e la causa di garanzia impropria, che si verifica allorché il convenuto intenda esser rilevato dal garante nell'ipotesi in cui sia eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di rivalsa. Ne consegue che il terzo chiamato in garanzia impropria:

  • può svolgere le sue difese per contrastare sia la domanda di manleva che quella dell'attore principale (Cass. n. 3969/2012, richiamata da Cass., n. 29576/2021);
  • può proporre impugnazione autonomamente contro la sentenza di primo grado anche relativamente al rapporto principale sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia (Cass. n. 3969/2012, richiamata da Cass., n. 29576/2021).

In caso di chiamata in garanzia impropria, invero, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, rimangono distinte e scindibili, con la conseguenza che, ove manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla domanda principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, e il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso (Cass. n. 2557/2010, richiamata da Cass., n. 29576/2021). 

L'impugnazione proposta dal chiamato in garanzia impropria, quindi, pur quando investa [...] il rapporto principale, non può impedire che, tra le parti dello stesso si sia formato, con la mancata impugnazione della relativa pronuncia da parte della convenuta soccombente, il giudicato (Cass. n. 14813/2006, richiamata da Cass., n. 29576/2021).

Chiamata del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: Se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente intende chiamare un terzo in causa, egli deve chiederne autorizzazione al giudice. In buona sostanza, l'opponente non può citare il terzo direttamente con l'atto di opposizione in quanto questa circostanza determinerebbe una decadenza rilevabile d'ufficio insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo. E ciò in considerazione del fatto che in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento e non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto istante per l'ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto (Cass., nn. 4800/2007; 21101/2015, richiamate da Cass., n. 29342/2021). 

 

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