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Chi bagna la strada pubblica e provoca incidente mortale, è punito per omicidio colposo.

La Quarta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 20062 del 13 maggio 2016, ha ribadito il principio già consolidato in giurisprudenza, secondo cui il giudice nei procedimenti per reati colposi, quando vengono contestati all´imputato profili di colpa generici unitamente ad elementi di colpa specifici, nel caso in cui siano in sentenza richiamati a fondamento della affermata responsabilità, nuovi specifici profili di colpa, non si concretizza una mutazione del fatto e conseguentemente una violazione dell´art. 521 CPP.
I Giudici infatti hanno ribadito che nel caso di specie, anche se il Giudice ha richiamato in sentenza profili di colpa diversi, rispetto alla contestazione di cui al capo di imputazione, non si viola alcuna garanzia di difesa, infatti all´imputato comunque erano stati contestati profili generici e più ampi di colpa.
Nel caso concreto il proprietario di un fondo agricolo era stato condannato per omicidio colposo in quanto nell´irrigare il proprio fondo aveva sversato acqua sulla strada pubblica creando una enorme pozzanghera ed inoltre il getto dell´acqua colpendo il conducente di un ciclomotore, gli aveva fatto perdere il controllo fino a rovinare a terra trovando la morte.
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