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CdS: per l´accesso alla dirigenza pubblica occorre la laurea, compatibilItà con natura pubblicistica rapporto

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza 14/06/2016 n. 2559, chiarendo preliminarmente che i rapporti di lavori richiamati nell´art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001 sono esclusi dalla privatizzazione, ma rimangono sottoposti all´applicazione dei principi generali che regolano la materia del pubblico impiego, che non siano incompatibili con la natura pubblicistica del rapporto di lavoro.
Ciò posto, il principio secondo cui per l´accesso alla dirigenza pubblica occorre la laurea rappresenta ormai da anni, ha affermato il Collegio, un principio generale dell´impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, e si tratta certamente di un principio del tutto compatibile con la natura pubblicistica della disciplina dei singoli rapporti individuali di lavoro.
La deroga alla privatizzazione espressamente prevista dall´art. 3 D.Lgs. n. 165 del 2001 per certe categorie di dipendenti non può, quindi, determinare la sottrazione di quei rapporti alla regola che impone, con carattere di generalità in tutto l´impiego pubblico, il possesso della laurea per l´accesso alla dirigenza.
Una diversa esegesi, ha avvertito la Sezione, sarebbe irragionevole e si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione: il possesso del requisito diventerebbe non necessario solo per i dirigenti di quelle Amministrazioni che il legislatore ha ritenuto di escludere dalla privatizzazione proprio per la delicatezza e l´importanza delle funzioni esercitate, spesso coessenziali alla salvaguardia di interessi primati dello Stato.

Segue sentenza
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7617 del 2011, proposto da:

L.S., rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Gruner, Federico Dinelli, con domicilio eletto presso l´avv. Giuliano Gruner in Roma, Via del Quirinale 26;

contro

Banca d´Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovina Dipace, Giovanni Guiso, Adriana Pavesi, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Banca d´Italia in Roma, Via Nazionale, 91;

Ufficio Italiano Cambi (Uic);

nei confronti di

V.P., G.M.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 01322/2011, resa tra le parti, concernente concorso per la promozione al grado di condirettore

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l´atto di costituzione in giudizio della Banca d´Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2016 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Gruner e Pavesi;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Viene in decisione l´appello proposto da L.S. contro la sentenza del T.a.r. Lazio, sez. III Bis, 10 febbraio 2011, n. 1322, con cui è stato rigettato il ricorso avverso l´impugnazione di tutti gli atti del concorso per la promozione per valutazione comparativa al grado di condirettore dell´Ufficio italiano cambi.

2. Si è costituita in giudizio per resistere all´appello la Banca d´Italia, succeduta in tutti i diritti e in rapporti giuridici di cui era titolare l´Ufficio italiano cambi, soppresso nel corso del giudizio di primo grado per effetto dell´art. 62 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

3. In vista dell´odierna udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive.

4. L´appello merita accoglimento.

5. Risulta fondato (ed è assorbente) il primo motivo di appello diretto a contestare la mancanza del requisito della laurea in capo al secondo classificato, sig. G.M..

Nel 2006 (data di espletamento del concorso) l´Ufficio italiano cambi (di seguito anche solo UIC) costituiva un ente pubblico non economico nazionale, di carattere strumentale rispetto alla Banca d´Italia, ai sensi dell´art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 319 del 1998. Esso pertanto rientrava pienamente nel campo di applicazione dell´art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale gli enti pubblici non economici nazionali, si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, ai principi dell´art. 4 e del capo II, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

All´interno del capo II è collocato l´art. 28 il quale, nel disciplinare i requisiti per l´accesso alla dirigenza pubblica, richiede espressamente, tra gli altri, il possesso della laurea.

Nel caso di specie, questa norma è stata violata perché al concorso è stato ammesso anche il sig. G.M., non laureato, il quale si è classificato secondo, in posizione immediatamente precedente rispetto all´appellante.

7. Non è rilevante in senso contrario la circostanza valorizzata dal T.a.r. secondo cui il rapporto di lavoro dei dipendenti dell´UIC sarebbe compreso tra quelli contemplati dall´art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, essendo l´UIC all´epoca dei fatti un ente con competenze in materia di credito e risparmio (e, quindi, rientrante nella categoria, contemplata dal citato art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, "degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall´articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691").

Come correttamente evidenzia l´appellante nella memoria difensiva depositata in vista dell´udienza di discussione, l´art. 3 D.Lgs. n. 165 del 2001 non sottrae integralmente le categorie di dipendenti ivi previsti all´applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, ma limita espressamente la portata della deroga al solo art. 2, commi 2 e 3, i quali riguardano esclusivamente la disciplina del rapporto individuale di lavoro, disponendone la c.d. "privatizzazione".

I rapporti di lavori richiamati nell´art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001, quindi, sono esclusi dalla privatizzazione, ma rimangono sottoposti all´applicazione dei principi generali che regolano la materia del pubblico impiego, che non siano incompatibili con la natura pubblicistica del rapporto di lavoro.

Il principio secondo cui per l´accesso alla dirigenza pubblica occorre la laurea rappresenta, ormai da anni, un principio generale dell´impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, e si tratta certamente di un principio del tutto compatibile con la natura pubblicistica della disciplina dei singoli rapporti individuali di lavoro.

La deroga alla privatizzazione espressamente prevista dall´art. 3 D.Lgs. n. 165 del 2001 per certe categorie di dipendenti non può, quindi, determinare la sottrazione di quei rapporti alla regola che impone, con carattere di generalità in tutto l´impiego pubblico, il possesso della laurea per l´accesso alla dirigenza.

Una diversa esegesi sarebbe irragionevole e si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione: il possesso del requisito diventerebbe non necessario solo per i dirigenti di quelle Amministrazioni che il legislatore ha ritenuto di escludere dalla privatizzazione proprio per la delicatezza e l´importanza delle funzioni esercitate, spesso coessenziali alla salvaguardia di interessi primati dello Stato.

9. L´accoglimento del primo motivo di appello determina la riforma della sentenza appellata e, per l´effetto, l´accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

Sussistono i presupposti, considerata la peculiarità della vicenda e la parziale novità della questione, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l´effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 con l´intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

 

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