Con Sentenza n. 2302 del 05/02/2016, la Suprema Corte ha sancito - per la prima volta in relazione a fattispecie regolata dal d.lgs. n. 169 del 2007 - che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, che ne denunci esclusivamente vizi di rito, è ammissibile solo se l’eventuale fondatezza delle doglianze imporrebbe una rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., altrimenti dovendosi dichiarare, di ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione.
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