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Canone Idrico – Bisogna pagare …… ma con moderazione

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I comuni e gli eventuali enti gestori sovraordinati, in ordine sparso, ma puntualmente come ogni anno, stanno inviando o hanno già inviato alle famiglie il conto del canone idrico, molte volte integrato con il servizio fognatura ed il servizio di depurazione.

Ma cosa succede se non si riesce a pagare il canone idrico inviato dal nostro amato Ente locale/Gestore?; cosa prevede la normativa?

Il titolo del nostro approfondimento bene interpreta le norme in materia.

Per chi non paga l'acqua la legge è precisa ma non troppo severa

Il Dlgs 152/2006 afferma che il servizio idrico integrato è un servizio a rete di rilevanza economica i cui costi di esercizio ordinari ed i costi degli investimenti, compresi i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti dalla relativa tariffa al fine di garantire l'equilibrio economico – finanziario della gestione e la sostenibilità per tutti gli utenti.

Il Dpcm attuativo del 29 agosto 2016 enuncia i seguenti importanti, oserei dire costituzionali, principi:

- la sospensione della somministrazione dell' acqua all'utente moroso deve tenere conto di molteplici fattori di varia natura, da quelli alimentari a quelli igienico- sanitari e di tutela della salute, dalla tipologia di utente a quelli di copertura dei costi del servizio a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

- il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni primari alimentari, sanitari, igienici e di tutela della salute della persona è stabilito in 50 litri per abitante al giorno, che quindi deve moltiplicarsi per ogni componente del nucleo familiare;

- non è consentita la disalimentazione del servizio nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico -sociale, come individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori della stessa regolati; il disagio economico e sociale potrà ben essere documentato con l'Isee o con comprovate momentanee difficoltà finanziarie ed economiche quali perdita del posto del lavoro ed assenza, all'interno del nucleo familiare, di persona che produce redditi, presenza di minori e/o disabili e/o anziani; anche qui i Gestori, in ordine sparso, hanno tentato di interpretare il modo di dimostrazione della condizione di disagio, ma le indicazioni costituzionali previste dall'autorità per l'energia sono chiare e in caso di contenzioso superano facilmente qualsiasi regolamento comunale tendente a disattendere tali indicazioni;

- e' consentita la disalimentazione per le utenze domestiche residenti morose, diverse dalle utenze morose che si trovano nelle condizioni descritte nel paragrafo precedente (disagio economico-sociale) e quindi non disalimentabili, soltanto successivamente al mancato pagamento di un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata; quindi si può tranquillamente ed in corrispondenza al cash-flow familiare, pagare il canone "autoriservandosi" un preammortamento annuale della spesa;

- può essere stabilita la disalimentazione dell'utenza moroso, solo dopo la messa in mora da parte del gestore e della preventiva escussione del deposito cauzionale; dopo la messa in mora deve essere obbligatoriamente comunicato all'utenza, da parte del gestore, prima di procedere alla sospensione del servizio;

- infine l'Autorità precisa che il che il gestore dovrà adottare ogni forma di rateizzazione possibile per la definizione e facilitazione dei piani di rientro in caso di morosità, applicando soltanto gli interessi legali ed eventualmente gli interessi di mora con una maggiorazione massima di 5 punti percentuali. Quindi è sempre possibile ottenere una rateizzazione confacente alle provviste finanziarie della propria famiglia ed il gestore non potrà esimersi dall'accordarla.

Dall'analisi dei principi emanati dall'Autorità si evince facilmente come, in caso di oggettive difficoltà finanziarie ed economiche della propria famiglia, è possibile posticipare il pagamento del canone relativo al servizio idrico integrato, autofinanziandosi a tassi di interesse accettabili, e addirittura, nei casi di "accertato disagio economico-sociale" evitarne il pagamento.

D'altronde, non si era detto che l'Acqua è un bene comune???

Meditate contribuenti, meditate.

 

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