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Bonus Cura Italia a collaboratori di associazioni sportive

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Riferimenti normativi: Art. 96 Decreto Cura Italia n.18/2020 convertito in Legge n.27 del 24/4/2020, entrata in vigore il 30 aprile 2020 - D.L. Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n.128 del 19 maggio 2020).

Focus: Tra le misure urgenti a favore dei lavoratori dei settori in crisi, il Decreto Rilancio n. 34, entrato in vigore il 19 maggio 2020, emanato per contrastare la crisi provocata dall'emergenza Covid-19, ha confermato il bonus 600 euro per i lavoratori del settore sportivo. ll bonus, già riconosciuto dal Decreto cura Italia n.18/2020, è stato non solo per chi esercita direttamente l'attività sportiva dilettantistica (allenatori, istruttori, arbitri ecc.) ma anche a beneficio dei collaboratori amministrativo-gestionali delle associazioni sportive riconosciute dal CONI, per le quali l'attività è stata sospesa o si è ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Principi generali: Le direttive per beneficiare dell'indennità di 600 euro riconosciuta a favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione esistenti alla data di dichiarazione dello stato di pandemia (art. 96, decreto - legge 17 marzo 2020 n.18 ) sono state dettate inizialmente dal Decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, attuativo del Decreto Legge "Cura Italia" n.18/2020. Tale Decreto ha individuato come beneficiari dell'indennità i titolari di rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia". Ha, inoltre, espressamente previsto la priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d'imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a diecimila euro complessivi.

A seguito del D.L. Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 è stato emanato un Decreto del 29 maggio 2020 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'indennità, prevista dall'articolo 98 del citato decreto-legge, per i mesi di Aprile e Maggio 2020. 

In pratica è stato confermato che i beneficiari del bonus di 600 euro mensili sono i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, in ogni caso, devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia", nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.

I collaboratori devono possedere i seguenti requisiti: 1) non devono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art.27 del Decreto Legge " Cura Italia" ( liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS). 2) Non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020. 3) Non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza. 4) Non possono cumulare l'indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge " Cura Italia"​.

Come precisato dal decreto interministeriale del 29 maggio 2020, le richieste vanno inoltrate tramite la piattaforma informatica del sito Sport e Salute dall'8 giugno 2020. L'art. 7 del citato decreto prevede, per chi abbia già beneficiato dell'indennità relativa al mese di Marzo 2020, che l'indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 sia erogata dalla piattaforma Sport e Salute, senza necessità di ulteriore domanda.

Chi, invece, pur avendo già presentato la domanda per il mese di marzo 2020, non avesse ancora ricevuto l'indennità, deve integrare, tramite la piattaforma Sport e Salute, i documenti necessari per percepire l'indennità di aprile e maggio 2020. Di conseguenza, se le integrazioni richieste soddisfano i requisiti richiesti dalla legge, saranno corrisposte l'indennità di marzo, aprile e maggio 2020. Per chi non abbia presentato la richiesta per l'indennità relativa al mese di Marzo 2020 il citato decreto sancisce che potranno presentare la domanda per l'indennità relativa ai mesi di Aprile e Maggio 2020, i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R.22 dicembre 1986 n.917, che possiedano i requisiti già specificati nel precedente decreto Cura Italia.

In conclusione, va precisato che la domanda per il bonus 600 euro di aprile e maggio deve essere presentata tramite il sito Sport e Salute completa di un'autocertificazione in cui si dichiara la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e delle altre indennità previste.

 

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