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Avvocati. Liquidazione del compenso e potere discrezionale del COA

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Fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/

Il Consiglio dell'Ordine può determinare il valore della causa o dispone soltanto di un potere discrezionale nella scelta tra i minimi ed i massimi tariffari? La questione è stata affrontata dal Consiglio di Stato nella sentenza n.2604 del 13/03/2023.

Vediamo nel dettaglio la vicenda sottoposta al Consiglio di Stato.

I fatti del procedimento

Un avvocato si è rivolto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per acquisire il parere di congruità sulla parcella relativa all'attività professionale svolta.

Nel parere il Consiglio dell'Ordine affermando che "si debba tener conto del valore accertato giudizialmente" (Cass. Civ., sez. II, 12/4/10 n. 8660), ha affermato che il valore della causa patrocinata dall'avvocato deve essere determinato in base alla somma attribuita in sentenza (c.d. decisum) anziché in base a quella richiesta in citazione (c.d. petitum o deductum) e ha conseguente congruito la liquidazione del compenso professionale con riferimento allo scaglione tariffario relativo a quell'importo calcolando i medi di tariffa per gli onorari con riferimento alla metà dei massimi.

L'interessato ha chiesto l'annullamento del citato parere di congruità al Tar il quale ha accolto solo in parte il ricorso ritenendo corretta la determinazione del valore della causa e la liquidazione della parcella spettante al legale operata dal Consiglio dell'Ordine.

L'avvocato ha quindi impugnato la decisione del Tar dinanzi al Consiglio di Stato lamentando:

1) la violazione e falsa applicazione dell'art.6 della tariffa degli onorari, diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, di cui alla deliberazione in data 20 settembre 2009 del Consiglio Nazionale Forense allegata al D.M. 8 aprile 2004 n.127 avendo il Consiglio dell'Ordine stabilito che il valore della causa patrocinata dovesse essere determinato in base alla somma liquidata in sentenza, anziché in base a quella richiesta nella domanda attorea, con conseguente erronea determinazione dello scaglione tariffario su cui calcolare le competenze spettanti al legale;

2) l'errato calcolo da parte del Consiglio dell'Ordine che avrebbe riportato che i medi delle tariffe corrispondessero alla metà dei massimi e non alla metà della somma tra i minimi e massimi.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha rilevato che il TAR ha deciso il ricorso facendo riferimento al potere discrezionale del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 6, D.M. 8 aprile 2004, n. 127, "Determinazione del valore della controversia". Questo articolo prevede 1) la possibilità di determinare il valore della causa, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile (comma 2), 2) che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti (comma4).

    Contrariamente a quanto affermato dal Tar, il Collegio ha affermato che in realtà

  • "il Consiglio dell'Ordine dispone di un potere discrezionale soltanto nella scelta tra i minimi ed i massimi tariffari, ma non anche nella determinazione del valore della causa";
  • l'art. 6 della citata tariffa, laddove prevede che "può aversi riguardo al valore effettivo della controversia", trova applicazione solo in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore, in base a parametri legali. Invece nei casi in cui il valore della causa sia stato in concreto dichiarato deve essere applicato il disposto dell'art.10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio (Cass., 15 dicembre 2016, n. 25893).

    A questo proposito il Consiglio di Stato ha richiamato l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo il quale "in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, l'art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare, in tale situazione, il disposto dell'art. 10 c.p.c.", norma secondo cui "il valore della causa...si determina dalla domanda". In altri termini il valore della causa deve essere determinato non in base alla somma definitivamente attribuita, ma in base alla maggiore somma domandata in corso di lite, in combinato disposto con l'art. 14 c.p.c., secondo cui "nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore" (cfr. Cass., Sez. Un., 8 giugno 1998, n. 5615, Cass., 12 aprile 2010, n. 8660; Cass., 10 settembre 2014, n. 19098; Cass., 15 dicembre 2016, n. 25893).

    Inoltre, anche se rientra nell'ampia discrezionalità del Consiglio dell'ordine liquidare gli onorari fra i minimi ed i massimi tariffari, l'applicazione del criterio della metà della soglia massima della tariffa non può determinare l'applicazione di una somma inferiore alla soglia minima della tariffa.

    Per questi motivi il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il gravame ed ha annullato il provvedimento impugnato in primo grado.

 

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