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Con la circolare INPS n. 15/2026, l'Istituto previdenziale ha riconosciuto l'estensione dell'istituto della ricongiunzione ex legge n. 45 del 1990 della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione. Questa previsione è una novità significativa per gli avvocati, in quanto per gli iscritti a Cassa Forense, il vantaggio principale è costituito dalla possibilità di ottenere una sola pensione, liquidata secondo le regole della Cassa con effetti retroattivi ai fini del diritto.
Vediamo nel dettaglio come è possibile la ricongiunzione.
La Circolare INPS
L'Ente previdenziale recepisce un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il libero professionista ha il diritto di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990 (Cassazione, sentenza n. 26039/2019). Ciò si fonda sul presupposto che la legge n. 45/1990 riconosce: ossia un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.
In conformità a questo orientamento giurisprudenziale e ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa, la suddetta circolare l'Inps fornisce indicazioni per l'esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria; indicazioni:
Alla ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 45/1990.
In particolare, alla ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata si applicano i criteri stabiliti ai fini dell'elaborazione del prospetto contributivo e della conseguente determinazione dell'importo da trasferire.
Con riferimento alla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, è stato precisato che anche i periodi oggetto di ricongiunzione devono seguire una valutazione secondo il sistema di calcolo contributivo, atteso che non si può prescindere dalla natura interamente contributiva delle prestazioni previste nella Gestione separata.
Nella circolare sono anche previsti i casi esclusi dalla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata. Si tratta di:
Quanto alla determinazione dell'onere, è previsto che la gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative (art.2, comma 2, della L. n. 45/1990). È prevista anche la facoltà di riscattare i corsi universitari di studio.
La determinazione dell'onere avviene utilizzando come parametri:
Dall'onere contributivo così determinato è sottratto l'ammontare dei contributi trasferito dalle gestioni di provenienza, ottenendo così l'onere netto da porre a carico dell'interessato.
Accredito del periodo ricongiunto ed efficacia ai fini del diritto e della misura della pensione
Il periodo ricongiunto è accreditato sulla posizione assicurativa dell'interessato per anno e con periodicità mensile. Le frazioni inferiori al mese sono arrotondate per eccesso qualora superiori a quindici giorni e per difetto qualora pari o inferiori a tale soglia. Coerentemente a quanto chiarito in via amministrativa per tutte le operazioni di ricongiunzione, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda stessa.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.