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Avvocati, borse di studio per figli universitari e studenti orfani: domande entro il 30 novembre

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I bandi per l'assegnazione di borse di studio ai figli degli avvocati

Cassa forense, in attuazione del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza [1], ha indetto due bandi:

Vediamo nel dettaglio i bandi su descritti.

Requisiti di partecipazione

Per presentare la domanda di partecipazione:

  • al primo bando, è necessario che gli studenti universitari o di Istituti equiparati alle Università siano figli di avvocati iscritti alla Cassa forense o all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa forense in corso, in regola con l'invio dei Mod. 5;
  • al secondo bando, occorre i) «essere orfano, titolare di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa; ii) frequentare, nell'anno scolastico/accademico 2019/2020, la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado o l'università o istituti a essa equiparati»;

I destinatari delle borse di studi di cui ai due bandi: 

  •  non devono avere età superiore ai 26 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
  • devono avere un ISEE non superiore a euro 30.000,00;
  • devono essere in regola con il corso di studi frequentato. «Sono considerati in regola coloro che: 1. frequentano la scuola dell'obbligo; 2. frequentano la scuola secondaria di secondo grado e siano stati respinti per non più di un anno; 3. frequentano l'università o istituti a essa equiparati, abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti dal piano di studi e non siano oltre il primo anno fuori corso». Per la partecipazione al primo bando occorre che gli studenti universitari o gli studenti iscritti a Istituti equiparati all'Università abbiano anche conseguito una media aritmetica e/o ponderata non inferiore a 27/30.

Il contributo erogabile

Il contributo erogabile in un'unica soluzione è:

  • per il primo bando, fino a esaurimento dell'importo complessivo di euro 500.000,00, di euro 2.500,00 lordi;
  • per il secondo bando, fino a esaurimento dell'importo complessivo di euro 250.000,00,  di i) «euro 1.000,00 lordi per la frequenza della scuola primaria; ii) euro 1.500,00 lordi per la frequenza della scuola secondaria di primo e secondo grado; iii) euro 2.500,00 lordi per la frequenza di università o istituti a essa equiparati».

 La domanda di partecipazione e la graduatoria

La domanda di partecipazione ai bandi in questione:

  • va inviata entro le ore 24,00 del 30 novembre 2020, esclusivamente a mezzo PEC dedicata (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet della Cassa www.cassaforense.it;
  • va corredata di i) certificazione attestante i requisiti di partecipazione con riguardo al corso di studi seguito e per gli studenti universitari detta certificazione deve contenere anche l'indicazione del piano di studi generale suddiviso per ciascun anno accademico e degli esami sostenuti sino all'anno accademico in corso. Con riferimento al primo bando, detta certificazione deve contenere altresì l'indicazione dei crediti formativi relativi a ciascun esame; ii) «attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2020, senza omissioni e/o difformità; iii) fotocopia del documento di identità del richiedente».

«Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione».

Una volta spirato il termine per la presentazione della domanda o per la sua regolarizzazione, la Cassa forense pubblicherà una graduatoria formata in ordine crescente in base ai valori ISEE.

Note

[1] Art. 6, lett. d, Regolamento per l'erogazione dell'assistenza.

[2] Art. 6, lett. c, Regolamento per l'erogazione dell'assistenza.

 

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