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Autovelox, Cassazione: "Sanzioni illegittime se collocato dalla parte opposta"

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Un principio importante affermato, rectius ribadito, ma con una chiarezza adamantina, dalla Suprema Corte di cassazione, sesta sezione civile, ordinanza numero 12309/2019, depositata il 9 maggio 2019 in un ricorso alla Suprema Corte di legittimità avverso una pronuncia del giudice di pace.

Una ricostruzione prima in fatto, poi in diritto, corredata da alcuni precedenti giurisprudenziali, per ribadire l'assoluta ed insanabile illegittimità della sanzione per violazione al codice della strada irrogata sulla base di una rilevazione compiuta attraverso autovelox collocato dall'altra parte della carreggiata, vale a dire nell'opposto senso di marcia rispetto a quello contemplato nel decreto prefettizio che ne aveva legittimato l'utilizzo.

In altri termini, secondo la Suprema Corte, l'amministrazione non può discostarsi dalla precisa ubicazione stabilita nel decreto di autorizzazione, e non è pertanto libera di cambiare il senso di marcia nella localizzazione dell'apparato a prescindere da ogni altra circostanza di tempo, di spazio o di opportunità o a seconda dell'andamento del traffico. In caso contrario le sanzioni conseguenti alle violazioni così rilevate finiscono per essere illegittime e tali devono essere dichiarate dal giudice.

Si tratta, come si vede, di una pronuncia che, benché richiami altri precedenti, enuncia il principio in modo chiarissimo. Segue il testo centrale dell'ordinanza, che comunque alleghiamo per intero in pdf.

"Come di recente evidenziato da questa Corte (si veda in termini Cass. n. 23726/2018), qualora — come verificatosi nella fattispecie — il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell'autovelox lungo un solo senso di marcia (...) ed, invece, l'accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che, difettando a monte l'adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all'art. 142 c.d.s. debba ritenersi affetto da "illegittimità derivata", come statuito dal Tribunale di Isernia con la sentenza qui impugnata, senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente P..1., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell'autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo.  Del resto questo principio si ricava da quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 10206/2013), in base al quale, in tema di violazioni del codice della strada, se è pur vero che il più volte richiamato art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2002, n. 168) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, argomentando a contrario si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso sottoposto all'esame del giudice di appello), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo".

 

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