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Panificazione: tra requisiti per l'avvio, violazioni e immissioni di calore e rumore

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Inquadramento normativo: D.L. n. 223/2006; D.Lg. n. 152/2006; Legge n. 241/1990; D.Lgs. 159/2011; D.lgs. n. 114/1998; Legge n. 689/1981; Art. 674 c.p.; Art. 844 c.c.; art. 1575 c.c.; Art. 1578 c.c.

Cosa si intende per panificio: Con il termine "panificio" ci si riferisce a «imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale».

Pane fresco: Si intende per pane fresco il «pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale»;

Pane conservato: Si intende per pane conservato quello che si trova in uno specifico stato o segue uno specifico metodo di conservazione, specifiche modalità di confezionamento, di vendita, di conservazione e di consumo.

Aprire un'attività di panificazione, requisiti: Per avviare questo tipo di attività occorre:

  • iscriversi all'albo delle imprese artigiane o al registro imprese;
  • essere in regola con la documentazione antimafia;
  • presentare la dichiarazione di inizio attività al comune competente per territorio;
  • chiedere l'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari;
  • chiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (qualora giornalmente venga utilizzato un quantitativo di farina superiore a 300 Kg);
  • possedere il titolo abilitativo edilizio e il permesso di agibilità dei locali;
  •  indicare il nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

Violazioni e sanzioni: La mancanza dei requisiti richiesti per avviare l'attività di panificazione comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00.

Se la violazione è commessa per due volte in un anno, il sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo superiore a venti giorni. Se dopo la sospensione, viene riscontrata un'ulteriore violazione in materia igienico-sanitaria, il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio.

Il provvedimento con cui viene disposta la chiusura dell'esercizio per mancanza di autorizzazione sanitaria ha carattere vincolato. Ne consegue che, in base al criterio di ragionevolezza, è da escludere che detto provvedimento possa ritenersi viziato per l'assenza dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo (T.A.R. Campania Napoli, n. 7974/2003)..

Innalzamento temperatura ambiente locali sovrastanti quello in cui si svolge l'attività di panificazione:«Nell'ipotesi di attività di panificazione, l'innalzamento della temperatura nell'ambiente sovrastante per la propagazione del calore attraverso corpi solidi non è assimilabile al fenomeno di getto o di emissione atto a recare molestie alle persone». Ne consegue che, in tali casi, l'innalzamento di temperatura in questione:

  • non integrerà il reato di cui all'art. 674 c.p., secondo cui chi «provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare molestie, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206,00»;
  • configurerà immissioni di calore, che ove superino la normale tollerabilità, andranno a incidere «esclusivamente sul libero godimento del diritto di proprietà, la cui compressione consentirà il ricorso agli strumenti di natura privatistica che sono posti a tutela di tale diritto» (Cass. pen., n. 9853/2009).

Locazione e attività di panificazione: In caso di locazione di un immobile in un condominio in cui è presente un'attività di panificazione, il fatto che tale attività fosse visibile per i conduttori «non è circostanza sufficiente ad affermare che gli stessi fossero a conoscenza dell'attività di panificazione ivi svolta e, in particolare, della rumorosità della stessa». È fatto notorio che non tutti i panifici svolgono attività di panificazione e che l'adozione di opportune cautele elimina le immissioni acustiche. Ne consegue che, poiché l'attività in questione si svolge nelle ore notturne, le relative immissioni di rumore diminuiscono «in modo apprezzabile l'idoneità all'uso abitativo dell'immobile locato, con diritto dei conduttori di chiedere la risoluzione del contratto» (Tribunale Monza sentenza del 2 luglio 2007).

 

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