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Inquadramento normativo: D.L. n. 223/2006; D.Lg. n. 152/2006; Legge n. 241/1990; D.Lgs. 159/2011; D.lgs. n. 114/1998; Legge n. 689/1981; Art. 674 c.p.; Art. 844 c.c.; art. 1575 c.c.; Art. 1578 c.c.
Cosa si intende per panificio: Con il termine "panificio" ci si riferisce a «imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale».
Pane fresco: Si intende per pane fresco il «pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale»;
Pane conservato: Si intende per pane conservato quello che si trova in uno specifico stato o segue uno specifico metodo di conservazione, specifiche modalità di confezionamento, di vendita, di conservazione e di consumo.
Aprire un'attività di panificazione, requisiti: Per avviare questo tipo di attività occorre:
Violazioni e sanzioni: La mancanza dei requisiti richiesti per avviare l'attività di panificazione comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00.
Se la violazione è commessa per due volte in un anno, il sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo superiore a venti giorni. Se dopo la sospensione, viene riscontrata un'ulteriore violazione in materia igienico-sanitaria, il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio.
Il provvedimento con cui viene disposta la chiusura dell'esercizio per mancanza di autorizzazione sanitaria ha carattere vincolato. Ne consegue che, in base al criterio di ragionevolezza, è da escludere che detto provvedimento possa ritenersi viziato per l'assenza dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo (T.A.R. Campania Napoli, n. 7974/2003)..
Innalzamento temperatura ambiente locali sovrastanti quello in cui si svolge l'attività di panificazione:«Nell'ipotesi di attività di panificazione, l'innalzamento della temperatura nell'ambiente sovrastante per la propagazione del calore attraverso corpi solidi non è assimilabile al fenomeno di getto o di emissione atto a recare molestie alle persone». Ne consegue che, in tali casi, l'innalzamento di temperatura in questione:
Locazione e attività di panificazione: In caso di locazione di un immobile in un condominio in cui è presente un'attività di panificazione, il fatto che tale attività fosse visibile per i conduttori «non è circostanza sufficiente ad affermare che gli stessi fossero a conoscenza dell'attività di panificazione ivi svolta e, in particolare, della rumorosità della stessa». È fatto notorio che non tutti i panifici svolgono attività di panificazione e che l'adozione di opportune cautele elimina le immissioni acustiche. Ne consegue che, poiché l'attività in questione si svolge nelle ore notturne, le relative immissioni di rumore diminuiscono «in modo apprezzabile l'idoneità all'uso abitativo dell'immobile locato, con diritto dei conduttori di chiedere la risoluzione del contratto» (Tribunale Monza sentenza del 2 luglio 2007).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.