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Assegno circolare non incassato: che diritti ha il beneficiario?

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 Inquadramento normativo: R.d. n. 1736/1933, Legge n. 266/2005, art.1175 c.c., art. 1197 c.c., art. 1722 c.c., art. 2935 c.c., art. 2946 c.c

Assegno circolare: L'assegno circolare è un mezzo di pagamento con il quale l'isituto bancario o postale si impegna a pagare le somme ivi indicate al soggetto beneficiario. In buona sostanza colui che richiede l'assegno circolare delega l'istituto bancario e/o postale ad eseguire il pagamento di quanto dovuto al beneficiario.

Focus: L'assegno circolare è un idoneo strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute (Consiglio di Stato, n. 2399/2006). Questo discende proprio dalla caratteristica tipica dello stesso assegno circolare, ossia la precostituzione della somma di denaro (cfr. Cass. civ., n. 6291/2008; Cass. civ., n. 26617/2007, Trib. Milano sentenza del 4/05/2017): caratteristica, questa, che assicura al legittimo portatore dell'assegno circolare il conseguimento della somma di danaro in esso indicata, salvo che non vi siano dubbi sulla sua regolarità o autenticità ovvero salvo che non vi sia un apprezzabile interesse a ricevere il danaro in contanti, anziché in titoli (Consiglio Stato, n. 3398/2013). Tuttavia, il debitore non può ritenersi liberato nei confronti del creditore nel momento in cui quest'ultimo acquista la sola disponibilità materiale dell'assegno circolare atteso che l'effetto liberatorio si verifica in un momento successivo, ossia quando il beneficiario acquista la disponibilità giuridica della somma di denaro, ossia nel momento dell'incasso (Cass. civ., n. 6291/2008; Cass. civ., Sez. Un., n. 26617/2007, Trib. Milano sentenza del 4/05/2017).  

Quando incassare l'assegno circolare: L'assegno circolare deve essere incassato entro 8 giorni dall'emissione, se si vive nello stesso Comune in cui è stato emesso o entro 15 giorni se si vive in un Comune diverso. Decorsi tali termini, colui che ne ha richiesto l'emissione può revocarlo.

Revoca dell'assegno circolare: Quando l'emittente ha revocato l'assegno circolare, il beneficiario può sempre chiederne l'incasso, purché tale richiesta sia formulata entro tre anni dalla data di emissione. In questo caso, l'istituto bancario o postale dovrà, prima di procedere al pagamento, acquisire l'autorizzazione da parte di colui che ha chiesto originariamente l'emissione.

Decorrenza del termine prescrizionale dei tre anni: Decorso inutilmente anche il termine di tre anni, il beneficiario non potrà più incassare l'assegno circolare.

Somme non incassate:Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione suddetto, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti bancari o postali al Ministero dell'economia e delle finanze e versati in un fondo, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Si tratta, in buona sostanza, del fondo istituito per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti.

Restituzione delle somme non incassate: Il richiedente l'emissione, entro dieci anni dalla revoca o dal giorno in cui è scaduto il termine di tre anni, ha diritto ad ottenere la restituzione delle somme che il beneficiario non ha provveduto ad incassare. Tale richiesta va formulata:

  • direttamente agli istituti bancari o postali emittenti o
  • al predetto fondo, nel caso in cui le somme non incassate sono ivi confluite.

Casistica: La revoca, che può essere esercitata dall'emeittente, concerne un potere che discende dalle caratteristiche dell'assegno circolare. In forza di tali caratteristiche nell'assegno in questione, si può dire, che il rapporto tra il titolare dell'assegno stesso e l'istituto bancario, si configura come mandato (Cass. civ. n. 11961/2003). Il mandato è sempre revocabile e se revoca del mandato vi fosse, è da ritenere [...] che il diritto alla restituzione potrebbe essere fatto valere, pur pendendo il termine triennale per l'azione cartolare del beneficiario (e dalla revoca decorrerebbe la prescrizione decennale). Dopo trascorso il termine triennale, il beneficiario non può più ottenere il pagamento dell'assegno, e a quel punto il richiedente l'assegno stesso potrà ripetere la provvista (senza necessità di revocare il mandato che è oggettivamente venuto meno). Dallo spirare del triennio decorre quindi la prescrizione del diritto(Cass. civ., n. 5889/2018).

Mancato incasso e pretese nei confronti del richiedente l'emissione: Se decorsi tre anni dall'emissione, il beneficiario non ha provveduto all'incasso, nulla potrà pretendere nei confronti del richiedente l'emissione. Infatti, in questi casi, il comportamento omissivo del beneficiario costituisce una mancata cooperazione, in modo leale e fattivo, per realizzare l'adempimento dell'emittente. Con l'ovvia conseguenza che in tale comportamento debbano ravvisarsi gli estremi di una violazione del principio secondo cui il debitore ed il creditore debbono nell'esecuzione del loro rapporto obbedire alle regole della correttezza. In buona sostanza, se il beneficiario omette - con inosservanza di queste regole - di compiere i necessari adempimenti affinché l'assegno sia incassato, nei termini fissati, tale mancata cooperazione costituisce, a tutti gli effetti di legge, avvenuta esecuzione della "diversa prestazione", con conseguente estinzione dell'obbligazione ex art. 1197 c.c. (Cass. Civ., n. 12079/2007, Cass. civ., n. 17127/2011). 

 

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