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L'inquinamento ambientale, la Cassazione fa chiarezza

CASS15

Con la sentenza n. 50018 del 2018, la corte di Cassazione interviene in tema di diritto penale dell'ambiente e conferma l'autonomia delle definizioni contenute negli articoli inseriti con la riforma del 2015 nel codice penale rispetto a quelle contenute nel testo unico ambientale.

Ciò in funzione della differente ratio di tutela delle diverse disposizioni.

Nel caso arrivato fino alla Corte, viene in rilievo il reato di cui all'art. 452 bis c.p. in forza del quale all'imputato veniva applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella regione in cui il reato contestato era stato commesso.

Avverso tale decisione, proponeva ricorso il difensore, lamentando che sulla particella che il ricorrente aveva in usufrutto, non sarebbe stata accertata dal consulente tecnico del pubblico ministero una compromissione o un deterioramento, bensì solo una potenziale contaminazione, che dunque non integrerebbe gli estremi del reato.

Il ricorso viene ritenuto infondato dalla corte in punto di fatto e di diritto.

La disposizione infatti sanziona di chiunque "abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. […]"

Nel caso di specie, osserva la Corte, il ricorrente risulta proprietario di una cava della quale aveva la piena disponibilità.

Peraltro, gli operai che prestavano servizio in quella cava, avevano dichiarato di obbedire ai di lui ordini quando scaricavano nelle particelle oggetto di reato ingenti quantità di rifiuti speciali, senza autorizzazione.

Osserva la corte, peraltro, come l'ordinanza impugnata riferisca e accerti una "una compromissione e un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali suolo e sottosuolo", dovuti anche all'interramento dei rifiuti.

In pratica, la prova è stata raggiunta e motivata per il fatto che "il c.t. del pubblico ministero, concludendo che il sito è "potenzialmente contaminato" […] ha rilevato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)".

Tale indizio pare sufficiente alla corte si fini dell'applicazione della misura cautelare, stante la ormai nota differenza nel quantum di prova richiesto tra "gravi indizi di colpevolezza" e "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. 

Di rimando, poi, sotto un profilo giuridico per quanto riguarda l'art. 452 bis c.p. non è necessario accertare che ci si trovi di fronte ad un sito contaminato, secondo la definizione che ne viene fornita con il d.lgs. 152/2006.

Le definizioni che vengono date dal decreto legislativo citato, infatti, hanno una diversa finalità dalla disposizione penale.

Quest'ultima ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato.

Il testo unico ambientale, invece, nelle definizioni fornite dal titolo V, disciplina l'attività di bonifica in relazione ai profili di rischio sanitario e ambientale sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate.

Ciò è coerente con le affermazioni che hanno trovato spazio nella giurisprudenza - cui i giudici ampiamente si richiamano - che aveva fornito una definizione ad hoc di deterioramento e di compromissione, finendo per ritenere come ai fini dell'integrazione del reato non fosse richiesta la tendenziale irreversibilità del danno "essendo sufficiente un evento di danneggiamento della matrice ambientale che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare".

Di talchè, fintanto che l'irreversibilità del danno non si verifica le ulteriori condotte poste in essere quando il deterioramento si è già realizzato non costituiscono un post factum non punibile, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione e la consumazione del reato.

Ne consegue che il ricorso non può che essere rigettato e il provvedimento confermato. 

 

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L'ombra della Colpa - Di diritto io non so nulla

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