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Albo avvocati on line in Gazzetta, in vigore dal 27/9: cosa cambia, cosa bisogna sapere

L´albo professionale degli avvocati, al pari di tutti gli elenchi e i registri dei consigli dell´ordine professionale abbandonano la secolare veste cartacea per essere disponibili sono in forma elettronica saranno solamente in modalità mediante un sistema informatico centrale, garantito dal Consiglio nazionale forense, che renderà disponibili agli ordini forensi tutte le principali funzioni, quali quelle di recezione, di accettazione e di gestione dei dati e dei documenti informatici.
Si tratta di una delle più importanti, ma non della sola novità, impressa nel decreto 16 agosto 2016, n. 178, adesso sulla Gazzetta Ufficiale n. 213/2016, recante il regolamento disciplinante la tenuta e l´aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Coa, le modalità di iscrizione e trasferimento, i casi di cancellazione, le impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dagli stessi Coa. Dopo la pubblicazione di rito, il provvedimento, emanato dal ministero della giustizia in attuazione della riforma forense, entrerà uin vigore il 27 settembre 2016, dies a quo del biennio concesso al Cnf per l´implementazione del sistema centrale.
Ma quali sono gli elementi che vanno inseriti nell´albo a fianco delle generalità di ciascun professionista ?
La nuova disciplina è recata dall´art. 2 del Regolamento che prevede che sono indicati, per ciascun professionista iscritto:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita;
b) il codice fiscale;
c) il domicilio professionale principale e quelli secondari nel circondario, o al di fuori di esso, comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata;
d) la data di prima iscrizione, nonche´ la data di iscrizione all´albo attuale;
e) l´eventuale associazione tra avvocati o comprendente avvocati alla quale partecipa;
f) l´eventuale societa´ tra avvocati di cui e´ socio;
g) le informazioni eventualmente risultanti dagli albi, dai registri e dagli elenchi di cui all´art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere e) e f) del predetto comma, nonche´ da ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento;
h) l´eventuale iscrizione all´elenco nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d´ufficio;
i) l´eventuale iscrizione nell´albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
l) l´eventuale svolgimento dell´attivita´ di mediatore presso un organismo di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero presso altri organismi di mediazione amministrata;
m) l´eventuale iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi tenuto da un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
n) l´eventuale sospensione dall´esercizio professionale a norma dell´art. 20 della legge;
o) le eventuali lingue straniere conosciute;
p) l´eventuale indirizzo web dei siti riconducibili a se´, all´associazione o alla societa´ alla quale partecipi;
q) l´eventuale iscrizione all´elenco di avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, specificando il relativo settore;
r) l´eventuale data di cancellazione.
Ulteriori norme sono poi fissate per gli avvocati stabiliti dal c. 2 del medesimo articolo, mentre parimenti importanti sono le disposizioni riguardanti, tra L´altro, la cancellazione e le impugnazioni.
Il regolamento, che risponde ad una esigenza di completezza, di trasparenza e di rigore, è uno strumento che è importante conoscere nei dettagli e il cui testo è qui allegato.


 

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