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Inibita a Gup valutazione nel merito del materiale probatorio raccolto da Pm.

Con la sentenza n. 21051 del 20 maggio 2016, la Seconda Sezione Penale della Cassazione, ha ribadito il principio secondo cui al Giudice della Udienza Preliminare non è consentito entrare nel merito del quadro probatorio raccolto dal PM al fine di stabilire il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell´imputato.
I Giudici della Corte infatti hanno ricordato che il compito esclusivo del GUP al fine di poter emettere una sentenza di proscioglimento, è quello di stabilire, ai sensi dell´art. 425 c.p.p. comma 3, secondo un giudizio prognostico, la idoneità o meno degli elementi che costituiscono il quadro probatorio, a sostenere l´accusa in dibattimento. Solo nel caso in cui tali elementi probatori dovessero risultare, a giudizio del GUP, non idonei, perché insufficienti, carenti e contraddittori, si potrà arrivare ad una pronuncia di proscioglimento.
Nel caso di specie il Gup aveva prosciolto l´imputato che era stato chiamato a rispondere del reato di usura a danno di un cliente di una banca. La parte civile aveva proposto ricorso in Cassazione fondando la sua censura sul presupposto che il provvedimento del GUP avendo natura processuale, non poteva entrare nel merito e quindi lo stesso non avrebbe dovuto esprimere valutazioni di merito sul materiale probatorio raccolto. I Giudici della Seconda Sezione hanno accertato che in effetti il Gup, nell´adottare la sentenza di proscioglimento, aveva espresso delle valutazioni di merito delle singole prove raccolte, pertanto hanno ritenuto di dovere accogliere il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata.
Sentenza allegata
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