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Accesso ad informazioni ambientali, sufficiente interesse a tutela

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 21/06/2016, n. 2724, precisando che i documenti ambientali sono tutti quelli latamente riferibili, secondo quanto espressamente prevede l´art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull´accesso del pubblico all´informazione ambientale), "allo stato dell´ambiente" e "ai fattori che possono incidere sugli elementi dell´ambiente".
La normativa richiamata riconosce il diritto all´informazione ambientale che si caratterizza, rispetto alla disciplina generale dell´accesso di cui all´art. 24 L. n. 241 del 1990, come diritto atipico al controllo sociale diffuso dello stato dell´ambiente, tant´è che l´accesso non è subordinato dall´onere di allegare - diversamente dalla disciplina generale - lo specifico interesse sotteso alla presentazione dell´istanza d´accesso.
Condizione necessaria e sufficiente per l´accesso all´informazione ambientale è la sussistenza di un effettivo interesse alla tutela dell´ambiente (cfr. da ultimo. Cons. St., sez. III, 5 ottobre 2015 n. 4636).
Il Consiglio ha ritenuto l´interesse in questione pienamente sussistente nel caso in esame e in re ipsa, essendo intrinseco sia al diritto dominicale vantato dall´appellante su un immobile tutelato che conforma il paesaggio nel profilo storico-artistico, pregiudicato dagli episodi d´allagamento, che all´oggetto dell´istanza che mirava a conoscere le cause che pregiudicano l´assetto idrogeologico del territorio ove insiste l´immobile e le arre di pertinenza.
A tale riguardo, ha aggiunto il Collegio, solo la conoscenza completa della relazione può garantire sotto il profilo epistemologico l´effettiva individuazione delle cause e delle eventuali concause che, in via congetturale, compromettono l´assetto idrogeologico delle aree al fine di adottare i rimedi efficaci per prevenire i fenomeni lamentati dalla ricorrente.
Unico limite di diritto positivo all´informazione ambientale da parte di chi - come l´appellante - vi abbia effettivo interesse (cfr. art. 5 D.Lgs. n. 195 del 2005) è il carattere manifestamente irragionevole della richiesta d´accesso avuto riguardo alle "finalità di garantire il diritto d´accesso all´informazione ambientale" o la formulazione dell´istanza "in termini eccessivamente generici": ipotesi che tuttavia non era dato rinvenire nel caso di specie, essendo l´interesse sotteso all´istanza d´accesso razionalmente modulato in vista della tutela dell´integrità ambientale; l´istanza individuando esattamente gli allegati tecnici che corredano e supportano lo studio geologico di cui si tratta.
Da qui l´accoglimento.
Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 9222 del 2015, proposto da:

Società B.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall´avv. Fabio Pierdominici, con domicilio eletto presso lo studio dell´aav. Claudia Cozzi in Roma, via Crescenzio n. 42;

contro

Società per l´A.D.N. s.p.a. non costituita in giudizio;

nei confronti di

C.L., non costituito in giudizio:

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00626/2015, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti per valutazione fenomeni di impaludamento che coinvolgono una zona di Pontelatrave;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e udito per la parte appellante l´avv. Fabio Pierdominici;

Ritenuto in fatto e considerato in giudizio quanto sopra

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Società B.C. s.r.l, proprietaria di compendio immobiliare nel comune di Pievebovigliana, del quale è parte il Castello di Beldiletto gravato da vincolo storico-artistico, ha chiesto l´ostensione degli atti relativi allo studio geologico commissionato dalla Società per l´A.D.N. s.p.a., organismo di diritto pubblico, a un tecnico di fiducia per conoscere le cause dell´impaludamento dei terreni sui quali insiste la condotta idrica.

Ha lamentato la ricorrente, a fondamento dell´istanza, l´allagamento del castello e delle aree di pertinenza, ipotizzando che le cause del fenomeno potessero essere individuate nelle opere di scavo, incidenti sul regime delle falde acquifere, eseguite dalla Società per l´A.D.N. S.p.a. per collocare le condotte idriche.

A fronte dell´asserito sostanziale diniego opposto da tale società, che ha limitato l´accesso alla mera visione della relazione del tecnico giustificato dall´esigenza di tutelare il diritto d´autore, la ricorrente ha impugnato detto provvedimento, lamentando la violazione del diritto all´accesso di cui all´art. 24 L. n. 241 del 1990.

Si è costituita in giudizio solo la Società per l´A.D.N. S.p.a..

Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sez. I, con la sentenza segnata in epigrafe, ha parzialmente accolto il ricorso.

Ritenuto, non utilmente invocabile il diritto d´autore - che inibisce lo sfruttamento economico da parte di terzi dell´opera intellettuale (riferita alla relazione del consulente) - non compromesso dall´ostensione degli atti, il Tribunale ha circoscritto l´accesso alla "estrazione di copia estrapolando le parti dello studio geologico da cui possa desumersi il metodo di indagine seguito dal professionista".

Appella la sentenza inparte qua la Società B.C. s.r.l., sostenendo l´erroneità anche per la sostanziale inidoneità dell´accesso così riconosciuto ad assicurare il bene della vita richiesto. Nessuno degli appellati si è costituito in giudizio.

Alla Camera di consiglio del 21.04.2016 la causa, è trattenuta in decisione.

La sezione osserva che col gravame in esame, l´appellante ha evidenziato che l´istanza d´accesso è preordinata alla tutela sia della sua proprietà, che in generale dell´ambiente, con particolare riferimento all´assetto idrogeologico della zona.

La documentazione di cui s´è chiesta la piena ostensione sarebbe infatti preordinata, come specificato dall´appellante, ad individuare le cause degli allegamenti, oltre che dell´edificio di proprietà vincolato, del territorio su cui insistono le condutture idriche al fine di adottare le misure necessarie per la tutela dell´ambiente.

Il motivo è fondato.

La relazione geologica e gli studi allegati (fra i quali la cartografia, la carta geologica, la planimetria e le sezioni stratigrafiche) sono documenti ambientali perché riferiti, secondo quanto espressamente prevede l´art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull´accesso del pubblico all´informazione ambientale), "allo stato dell´ambiente" e "ai fattori che possono incidere sugli elementi dell´ambiente".

La normativa richiamata riconosce il diritto all´informazione ambientale che si caratterizza, rispetto alla disciplina generale dell´accesso di cui all´art. 24 L. n. 241 del 1990, come diritto atipico al controllo sociale diffuso dello stato dell´ambiente, tant´è che l´accesso non è subordinato dall´onere di allegare - diversamente dalla disciplina generale - lo specifico interesse sotteso alla presentazione dell´istanza d´accesso.

Condizione necessaria e sufficiente per l´accesso all´informazione ambientale è la sussistenza di un effettivo interesse alla tutela dell´ambiente (cfr. da ultimo. Cons. St., sez. III, 5 ottobre 2015 n. 4636): questo nel caso in esame deve ritenersi sussistente in re ipsa, ossia è intrinseco sia al diritto dominicale vantato dall´appellante su un immobile tutelato che conforma il paesaggio nel profilo storico-artistico, pregiudicato dagli episodi d´allagamento, che all´oggetto dell´istanza che mira a conoscere le cause che pregiudicano l´assetto idrogeologico del territorio ove insiste l´immobile e le arre di pertinenza.

A tale riguardo solo la conoscenza completa della relazione può garantire sotto il profilo epistemologico l´effettiva individuazione delle cause e delle eventuali concause che, in via congetturale, compromettono l´assetto idrogeologico delle aree al fine di adottare i rimedi efficaci per prevenire i fenomeni lamentati dalla ricorrente.

Aggiungasi che unico limite di diritto positivo all´informazione ambientale da parte di chi - come l´appellante - vi abbia effettivo interesse (cfr. art. 5 D.Lgs. n. 195 del 2005) è il carattere manifestamente irragionevole della richiesta d´accesso avuto riguardo alle "finalità di garantire il diritto d´accesso all´informazione ambientale" o la formulazione dell´istanza "in termini eccessivamente generici": ipotesi che non si rinvengono nel caso di specie . Infatti l´interesse sotteso all´istanza d´accesso è razionalmente modulato in vista della tutela dell´integrità ambientale; l´istanza individua esattamente gli allegati tecnici che corredano e supportano lo studio geologico di cui si tratta.

Conclusivamente l´appello deve essere accolto e, per l´effetto, la Società per l´A.D.N. s.p.a., deve rendere ostensibile tutta la documentazione tecnica correlata alla relazione geologica effettuata dal dr. L.C..

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l´effetto, condanna la Società per l´A.D.N. s.p.a., a rendere ostensibile e a consentirne l´estrazione di copia, di tutta la documentazione tecnica correlata alla relazione geologica di cui si tratta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l´intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo´ Lotti, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

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