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Abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti: la Corte fa il punto.

CASS15

Con la sentenza in commento, la 11777 depositata lo scorso 9 aprile 2020, la Corte di Cassazione ha tracciato la linea di discrimine tra il delitto di maltrattamenti e quello di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva infatti riqualificato la condotta di un insegnante ai danni dei propri alunni nel meno grave delitto di abuso di mezzi di correzione sul presupposto che l'elemento differenziale tra le due fattispecie sarebbe consistito nel diverso "grado d'intensità" delle condotte aggressive poste in essere dall'imputato.

La Corte censura sia l'iter argomentativo seguito dai giudici di appello sia il risultato cui sono giunti. 

Anzitutto, rileva come il presupposto necessario da cui muove la Corte di appello è quello per cui elemento costitutivo comune tra le due ipotesi delittuose sarebbe la "violenza".

Tuttavia, osserva la Corte come il concetto di violenza non compaia in nessuna delle due ipotesi e tale assenza non possa considerarsi causale.

Da ciò se ne desume che il legislatore ha ritenuto di delineare due fattispecie che possono essere realizzate anche senza condotte violente, sia di tipo fisico che psicologico. 

Ebbene, ne consegue che il quantum di violenza non può dunque rappresentare elemento discretivo tra due ipotesi delittuose.

Peraltro, l'abuso presuppone l'uso e ciò significa che, se si volesse seguire il ragionamento della Corte di appello, si dovrebbe concludere che condotte a componente violenta, fisica o psicologica, rientrino tra i mezzi di correzione o di disciplina consentiti, poichè soltanto qualora fosse superato il coefficiente di aggressività permesso, la condotta, a seconda della gravità dal minimo consentito, ricadrebbe nelle fattispecie di cui all'art. 571 c.p. o all'art. 572 c.p.

Tale ragionamento non regge.

Ebbene dunque, la Corte individua l'elemento discretivo tra le due fattispecie nella ripetizione e nel clima che tali condotte tendono a ingenerare.

Poichè la fattispecie di cui all'art. 571 c.p., non presuppone necessariamente la reiterazione dei comportamenti, ne consegue che, qualora l'impiego indebito di strumenti correttivi si ripeta e, in conseguenza, si venga a realizzare un regime di sistematica prevaricazione (nel caso sottoposto alla Corte, in danno degli alunni), ci si troverà di fronte al delitto di maltrattamenti.

In conclusione qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo: qualora di essa si faccia uso sistematico, la condotta, in presenza degli altri presupposti di legge, rientra in quella di maltrattamenti, ai sensi dell'art. 572 c.p.

 

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