Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Con la prima circolare del 2026, la n. 1/2026, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni interpretative sulla nuova disciplina fiscale applicabile agli enti del Terzo settore prevista dal Decreto legislativo n. 117/2017. Il documento arriva a poche settimane dalla conclusione della consultazione pubblica avviata il 19 dicembre 2025 e conclusasi il 23 gennaio 2026 e riprende in larga parte i contenuti della bozza diffusa nel dicembre scorso, introducendo tuttavia alcuni elementi di novità.
Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda il computo dei proventi derivanti da attività commerciali ai fini del cosiddetto test di commercialità previsto dall'art. 79, comma 5, del Codice del Terzo settore. L'Amministrazione finanziaria precisa che i proventi derivanti da attività di raccolta fondi svolte con carattere di continuità e caratterizzate da rapporti corrispettivi – come la cessione di beni o la prestazione di servizi – pur qualificandosi come entrate di natura commerciale, non devono essere considerati nel confronto tra attività commerciali e non commerciali previsto dalla norma.
Secondo l'interpretazione dell'Agenzia, tale esclusione si giustifica con la necessità di tutelare gli strumenti di autofinanziamento degli enti del Terzo settore, evitando che iniziative finalizzate al reperimento di risorse possano incidere negativamente sulla qualificazione fiscale dell'ente e sull'accesso ai regimi agevolativi. L'art. 79, comma 5-bis, infatti, individua espressamente solo alcune ipotesi di raccolta fondi escluse dal test – quelle occasionali collegate a celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e le liberalità prive di corrispettività – senza menzionare le raccolte continuative.
Ulteriori profili di novità riguardano il regime forfetario previsto dall'art. 86 del Codice del Terzo settore, riservato alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS). La circolare introduce un significativo cambio di orientamento rispetto alla versione in bozza: l'Agenzia chiarisce infatti che il regime può essere applicato anche da ODV e APS fiscalmente qualificate come enti commerciali, poiché la norma non prevede espresse limitazioni legate alla natura fiscale dell'ente. Si tratta di un'estensione rilevante dell'ambito applicativo del regime, soprattutto alla luce delle interpretazioni più restrittive prospettate in precedenza.
Un'ulteriore precisazione riguarda l'accesso al regime nel periodo d'imposta 2026, primo anno di effettiva applicazione della disciplina. In via ordinaria, l'ingresso nel regime è subordinato all'iscrizione dell'ente nella sezione speciale del RUNTS e al conseguimento, nel periodo d'imposta precedente, di ricavi non superiori a 85.000 euro. Tuttavia, per il solo 2026, l'opzione potrà essere esercitata anche sulla base di una previsione dei ricavi commerciali che l'ente ritiene di conseguire nello stesso anno, senza dover fare riferimento ai ricavi effettivamente realizzati nel 2025.
La circolare affronta inoltre il tema del trattamento fiscale di alcune componenti reddituali – quali plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari – disciplinate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. L'Agenzia ritiene che tali componenti, non espressamente richiamate dall'art. 86 del Codice del Terzo settore, debbano essere assoggettate a tassazione ordinaria e non concorrano al calcolo della soglia di 85.000 euro rilevante per la permanenza nel regime forfetario, in quanto qualificabili come poste straordinarie e non come ricavi dell'attività.
Infine, il documento chiarisce che le ODV e APS che applicano il regime forfetario sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura, fatta salva l'ipotesi delle operazioni per le quali risultano debitori d'imposta ai sensi dell'art. 86, comma 9.
Nel complesso, la circolare n. 1/2026 rappresenta un primo intervento sistematico dell'Amministrazione finanziaria sulla nuova fiscalità degli enti del Terzo settore e introduce chiarimenti che, in alcuni casi, ampliano le possibilità operative degli enti, in particolare con riferimento al regime forfettario e alla rilevanza delle attività di raccolta fondi nel test di commercialità.
Meditate contribuenti, meditate.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.