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Imposta di soggiorno e regolamenti comunali: le associazioni di categoria devono essere consultate per l’applicazione dell’imposta?

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Riferimenti normativi: D.Lgs.n.23/2011

Focus: Al fine di incrementare l'offerta turistica molti Comuni possono istituire un'imposta di soggiorno i cui proventi sono destinati al miglioramento del settore turistico locale.

Principi generali: L'imposta di soggiorno è un tributo locale applicato a carico delle persone che soggiornano (o pernottano) in una struttura ricettiva che si trova nel territorio di un Comune in cui l'imposta è stata istituita. L'imposta viene corrisposta dal cliente, per ogni giorno di pernottamento, in contanti o con carta di credito direttamente al gestore della struttura ricettiva, previo rilascio di ricevuta o fattura in cui l'imposta di soggiorno è indicata come "operazione fuori campo Iva". Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, deve riversare l'imposta al Comune che investirà l'intero ammontare incassato in ambito turistico. Con il nome di tassa di soggiorno l'imposta in questione è stata introdotta dal Regio Decreto nel 1910 solo nei Comuni con stabilimenti idroterapici, stazioni climatiche e stazioni balneari. Durante il ventennio fascista il Regio decreto legge del 24.11.1938 ha cambiato il nome da tassa ad imposta di soggiorno, estendendo la possibilità di applicarla in tutte le altre località italiane di interesse turistico.

L'imposta è stata poi abolita il 1°gennaio 1989 ed è stata reintrodotta in seguito alla promulgazione della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale che ha dato la possibilità agli enti locali di usufruire di alcune riscossioni fiscali. A ciò è seguito il Decreto legge n.78/2010 che ha introdotto, con l'articolo 14, comma 16, paragrafo e), l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiavano nelle strutture ricettive solo nella città di Roma applicandola, secondo criteri di gradualità in proporzione alla classificazione delle strutture ricettive, al costo fisso di 3 euro fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno. Successivamente, con il Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011, contenente i principi dell'imposta di soggiorno oggi in vigore, è stata data l'opportunità di poter istituire l'imposta di soggiorno ad altri Comuni italiani. Tale facoltà, però, non è stata concessa a tutti i comuni ma solo a quelli turistici, alle città d'arte ed ai capoluoghi di provincia. Più precisamente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del suddetto decreto, "i comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5,00 euro per notte di soggiorno". 

Un regolamento nazionale avrebbe dovuto dettare la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/11, ma il regolamento nazionale non è mai stato emanato. Pertanto, molti Comuni, esercitando una facoltà espressamente prevista dalla norma, hanno adottato autonomamente in consiglio comunale provvedimenti concernenti le tariffe, le esenzioni e le varie scadenze dell'imposta di soggiorno. Pertanto, le tariffe dell'imposta variano da Comune a Comune in base alla tipologia della struttura ricettiva, ai costi extra forniti durante il soggiorno e, in alcuni casi, in base al periodo in cui si vuole soggiornare. In particolare, il Regolamento comunale prevede, oltre alle tariffe, una serie di esenzioni dall'imposta per agevolare alcune categorie: bambini/ragazzi minori di 12 anni, disabili e loro accompagnatori, autisti di pullman ed accompagnatori turistici, volontari durante eventi calamitosi, forze dell'ordine in servizio, soggetti che assistono i degenti presso strutture sanitarie, ecc. Poiché èavvenuto che il regolamento comunale per l'applicazione di detta imposta è stato adottato senza che siano state previamente consultate le varie associazioni di categoria, il Consiglio di Stato si è pronunciato con la sentenza n.3427 del 3 aprile 2023 affermando che per l'adozione del regolamento locale in materia di imposta di soggiorno è obbligatoria la preventiva consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, che costituisce, dunque, un requisito formale di legittimità del regolamento comunale.

 

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