Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Ricorso spedito contro cartella di pagamento, contravvenzioni C.d.S.: dies ad quem per verificare la tempestività

Tar. Vendita di mascherine FFP2 prive di marchio CE costituisce pratica commerciale scorretta.

Senza preavviso, l'amministrazione finanziaria non può iscrivere ipoteca

Patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria con esito positivo

Esecuzione illegittima: la richiesta dei danni va formulata nel giudizio di opposizione

P.A., interessi sensibili: silezio-assenso se non provvede entro 90 giorni.

Scuola. Redazione di PDF e PEI necessaria ai fini della tutela degli alunni con disabilità.

L'avvocato e il dovere di riservatezza: tra ciò che è consentito e ciò che è off limits

MIC: Avviso pubblico di selezione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici

"Non i Trojan nei cellulari dei giudici mi fanno paura, ma ciò che fanno ogni santo giorno in aula e come ci trattano"

 Con sentenza n.00078/2022 (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con riferimento alla domanda di annullamento dell'esito di valutazione dell'esame di maturità, ha affermato che "il difetto di verbalizzazione (...) non comporta l'inesistenza dell'atto amministrativo, dato che la determinazione volitiva dell'organo è ben distinta dalla sua proiezione formale, confermandosi, così, la distinzione tra atto deliberato e sua verbalizzazione".

Vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del giudice amministrativo.

I fatti di causa

La ricorrente, studentessa della V classe di Liceo, ha chiesto:

  1. l'annullamento della scheda di valutazione, riportante il risultato finale dalla stessa conseguito all'esito dell'esame di maturità ed il punteggio relativo alla prova d'esame;
  2. nonché il "riesercizio del giudizio valutativo", ritenendo di poter ottenere l'attribuzione di un punteggio integrativo di 5 punti.

A sostegno delle sue ragioni la ricorrente ha addotto due motivi.

    In primo luogo a parere della ricorrente l'atto è carente di motivazione, in quanto la verbalizzazione sullo svolgimento della prova di esame orale, sostenuto dalla stessa, sarebbe priva di elementi valutativi e di supporto motivazionale. E questo sarebbe dimostrato dal raffronto tra la votazione attribuita in sede d'esame e la media dei voti conseguiti nel secondo quadrimestre e nell'ultimo quadrimestre.

    In secondo luogo la valutazione sarebbe viziata da violazione e falsa applicazione dell'art.18 co.6 dell'ordinanza ministeriale n.52 del 3 marzo 2021 (secondo il quale l'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato deve essere contestuale alla data del colloquio stesso). E ciò in considerazione della circostanza che la data riportata sulla scheda di verbalizzazione dell'esame sarebbe successiva di tre giorni rispetto alla data di svolgimento dell'esame, con la conseguente illegittimità della valutazione della prova.  

Criteri di riparto della giurisdizione tra G.A e G.O.

L'integrazione del contraddittorio nel giudizio d'appello: i chiarimenti della giurisprudenza

Tar Sardegna e bando per i tirocini di formazione teorico-pratica

Donne avvocato, vignetta pubblicata sul "Bertoldo" (anni '30/1940)

Educare alla cittadinanza, la 'sensibilità' non basta, e noi docenti siamo certi di conoscere per filo e per segno la Costituzione?

L'ombra della Colpa - Un colloquio in carcere

Sospensione docenti non vaccinati: misura corretta in ragione della specificità della prestazione

Mancanza parere COA: giudice dell'opposizione a d.i. può ugualmente valutare la fondatezza del credito

Processo civile: CTU cinematica e i limiti del potere discrezionale del giudice

Appalti pubblici: la terza classificata può impugnare l'aggiudicazione a determinate condizioni

Cerca nel sito