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E' tempo di efficientare risparmiando. Infatti, il comma 1 dell'art. 11 del D.M. 7 agosto 2025 regola la nuova agevolazione - Conto Termico 3.0 -; essa sarà richiedibile al GSE a partire dal 25 dicembre 2025, non potrà eccedere il 65% delle spese sostenute da pubbliche amministrazioni e privati, per spese volte all'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici da essi posseduti o detenuti.
Ma, il successivo comma 2, prevede che l'incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, per gli interventi realizzati su edifici di Comuni con meno di 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché su edifici pubblici adibiti a uso scolastico, su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, appartenenti a qualunque categoria catastale.
Le spese ammissibili, ai sensi degli artt. 6 e 9 del Decreto summenzionato sono quelle sostenute per la realizzazione degli interventi e per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, nonché per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica.
Comunque, per gli interventi di efficienza energetica, l'incentivo massimo spettante è calcolato applicando una determinata percentuale di incentivo sul costo massimo ammesso al metro quadro di superficie dell'edificio, mentre, per gli interventi di produzione di energia termica, l'incentivo massimo spettante è calcolato applicando specifiche formule che valorizzano l'energia termica prodotta e altri fattori connessi al funzionamento degli impianti installati in sostituzione del precedente impianto di climatizzazione invernale.
Con riguardo agli interventi relativi a immobili di proprietà della Pubblica Amministrazione, l'obiettivo dell'ente pubblico di una copertura finanziaria degli interventi, tramite incentivi a fondo perduto, sino a concorrenza di un ammontare complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili può essere raggiunto anche in relazione a interventi diversi da quelli che rientrano nella deroga al tetto massimo del 65% delle spese sostenute, perché il comma 2 dell'art. 17 del D.M. 7 agosto 2025 consente in questi casi di cumulare l'incentivo del - Conto Termico 3.0 - con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati fino a poter arrivare a un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.
Invece, per gli immobili di proprietà privata ivi compresi quelli nella disponibilità di pubbliche amministrazioni, oltre a non essere previste deroghe al tetto massimo del 65% delle spese sostenute, vale lo stringente divieto di cumulabilità di cui al comma 1 dell'art. 17 del Decreto summenzionato, ai sensi del quale gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi
Il caricamento della pratica al GSE per la richiesta dell'agevolazione è delegata alle imprese che si incaricano della realizzazione dell'intervento.
Meditate contribuenti, meditate.
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