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"Welfare attivo" : Cassa nega il contributo alla neo mamma Lina, ma lo assegna a redditi oltre i 100.000

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In questo mese di Agosto riproporremo alcuni articoli già pubblicati, relativi alle segnalazioni dei Colleghi in materia di assistenza e previdenza forense.

Continuiamo  ad esaminare  singoli casi di Colleghi che hanno richiesto il contributo previsto dai vari bandi del cosiddetto "welfare attivo", per cercare di analizzare quali siano i criteri di assegnazione di queste somme, quali i requisiti richiesti ai beneficiari, quali le ragioni delle non ammissioni. E se, dunque, si possa parlare effettivamente di tutela assistenziale.

Come nel caso precedentemente trattato della Collega Giulia Canovaro, anche la Collega Lina Carideo, del Foro di Roma, ha richiesto il contributo di cui al bando n. 3/2017 "per figli nati adottati o affidati nel 2017" ed anche la sua domanda è stata rigettata "per esaurimento stanziamento". Insomma, anche Lina sarebbe arrivata troppo tardi.

Premesso che nel nostro sistema assistenziale la maternità già non è tutelata pienamente , per cui sussistono forti discriminazioni tra lavoratrici autonome, professioniste e dipendenti (in particolare insisto spesso sulla totale assenza di tutele in caso di gravidanza a rischio !), si segnala che , oltre ad un criterio di priorità della domanda che viola i principi e le finalità di un welfare finalizzato a tutelare chi ne abbia effettivamente bisogno (andrebbe adottato il criterio ISEE in tutte le erogazioni), si riscontrano anche altre storture all'interno del sistema dei bandi.

Ad esempio, si evince dall'elenco pubblico degli ammessi che le date di presentazione delle domande non vengono indicate, come non è dato conoscere l' avanzamento di spesa, onde poter verificare da quale momento in poi il fondo si sia esaurito (e non mi pare che si tratti di dati sensibili coperti da privacy, ma piuttosto di informazioni relative all'obbligo di trasparenza). Pertanto, il richiedente non ammesso al contributo non è in possesso di elementi per verificare l'effettiva tardività della propria domanda, rispetto a quelle ammesse giacché presentate quando il fondo sarebbe stato ancora capiente. Dunque l'escluso non è in condizione di motivare l'eventuale reclamo. Si potrebbe presentare istanza di accesso agli atti, ma c'è da sperare che non sia a pagamento e che non venga rigettata per tutelare la privacy dei terzi !

Da tale elenco emerge anche un'altra circostanza particolarmente grave: il contributo, che è di 1.000 euro per ciascun figlio, risulta assegnato indipendentemente dal reddito, o meglio assegnato anche ad un centinaio di redditi superiori ai 40 mila euro, fino a un reddito di 111.628 euro. Invece Lina, che aveva un reddito di 23.000 euro, per cui quel contributo di 1.000 euro certamente le sarebbe stato di aiuto, non ha potuto usufruirne perché sarebbe arrivata troppo tardi (e forse perché stava partorendo..).

Per valutare in modo più ampio la problematica connessa alle reali finalità perseguite dal welfare "attivo" e dal regolamento assistenza di CF, siamo andati a vedere anche l'elenco degli ammessi ai contributi previsti in altri bandi:

- quello per l'assegnazione di borse di studio "per l'acquisizione del titolo di Cassazionista" (è un bisogno assistenziale?) prevede contributi anche fino a 2.000 euro (come 2 figli quindi..) e non indica alcun reddito dei beneficiari ;

- invece l'elenco degli ammessi alle "borse di studio per l'acquisizione di specifiche competenze" (è un bisogno assistenziale?) prevede contributi fino a 3.000 euro (come 3 figli quindi..) e riporta redditi degli assegnatari anche molto alti, oltre i 100.000 euro, fino a 200.000!

Davanti a questo sistema assistenziale, in cui il contributo per un figlio è mediato da un bando regolato da un criterio di priorità della domanda ed è di importo inferiore al contributo per un corso di formazione (contributo che un portatore di reddito di 200.000 ha pure richiesto ed ottenuto), il mio pensiero va a quei Colleghi che abbiamo conosciuto in questi mesi, ai quali l'assistenza per malattie gravissime è stata negata da CF. Perché? Perché questo sistema di welfare attivo svincolato da una rigorosa applicazione del criterio ISEE ?  

Qui le graduatorie per le opportune verifiche e riflessioni http://www.cassaforense.it/collegamenti/documenti/graduatorie-bandi-assistenza/

Ecco ora la lettera di Lina

"Ho partecipato al bando n. 3/2017 pubblicato da Cassa Forense per l'assegnazione di contributi di figli nati affidati o adottati nell'anno 2017, purtroppo però dopo circa due mesi dalla chiusura del bando mi è stata comunicata la non ammissione all'erogazione per esaurimento stanziamento.

Nell'anno 2017 è nato mio figlio Marco. Il mio primo figlio, con molte difficoltà per una donna come me che ha cominciato la professione da pochissimo. Premetto infatti che non ho mai smesso di lavorare durante la gravidanza e ho ripreso subito dopo il ricovero in ospedale quando mio figlio aveva pochi giorni. Questo anche perché una donna avvocato che si trova ad affrontare la nascita del proprio figlio, tra molte difficoltà incontra anche le difficoltà di un lavoro che dovrebbe in primis tutelare queste situazioni.

Ciò premesso, mi preme rilevare con riferimento al bando n. 3 quanto segue.

Dalla graduatoria dei soggetti ammessi all'erogazione del contributo emerge che vi sono persone che, nonostante abbiano percepito un reddito superiore a quello della sottoscritta (inferiore a 23.000), hanno ottenuto il contributo. Ed invero, da una lettura del bando emerge che come criterio principale non viene indicato il reddito. Con la conseguenza che un soggetto che ha percepito un reddito altissimo potrebbe comunque aver accesso al contributo rispetto ad un soggetto con reddito inferiore (cfr. elenco ammessi addirittura c'è un soggetto che ha dichiarato un reddito altissimo di 111.000,00 euro). Questo è assolutamente discriminatorio.

Inoltre, ai fini della presentazione della domanda viene richiesto di inserire anche il reddito del coniuge non legalmente separato al 50%. Ritengo che anche tale presupposto sia illegittimo, perché non differenzia la posizione del coniuge in regime di comunione dei beni, dal coniuge in regime di separazione dei beni. Ed invero, ai fini della presentazione della domanda dovrebbe rilevare solo il reddito del coniuge in regime di comunione dei beni, come accade per qualsiasi altro bando promosso da altri enti.

Ciò premesso, ho ritenuto di non proporre reclamo avverso la comunicazione di diniego al contributo che mi è stata notificata, in quanto i soggetti partecipanti non sono messi in condizioni di impugnare, proprio in virtù del principio della vicinanza della prova, ovvero della circostanza che solo Cassa Forense dispone di tutti i dati dei soggetti partecipanti (reddito, data di invio domanda, ecc). Per cui il soggetto si trova nell'impossibilità di fatto di presentare reclamo. Per non parlare poi della procedura di reclamo. Chi stabilisce le modalità? Chi è il soggetto che decide sul reclamo? Un soggetto terzo a Cassa Forense o un soggetto inserito nella struttura organizzativa di Cassa Forense?

Ritengo che un ente previdenziale debba tutelare i propri iscritti. Nel mio caso la tutela non vi è stata. Appare veramente assurdo infatti tutto questo. Si pensi inoltre che la sottoscritta ha chiesto e ottenuto Euro 800,00 da parte dell'INPS quale bonus mamma, ovvero da parte di altro ente previdenziale in cui la sottoscritta non è stata mai iscritta, mentre spetterebbe a Cassa Forense farsi portavoce di interessi e di diritti a tutela delle mamme avvocato, dei disabili.. "

 

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