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Tra i legittimati a ricorrere contro la decisione del CDD non rientra l'esponente privato

CNF

In caso di esposto disciplinare nei confronti di un avvocato, il privato esponente non è legittimato a impugnare la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina (CDD). Tuttavia resta ferma la facoltà per l'esponente di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (Cass. S.U. 12 marzo 2012, n. 3852; Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 11 dicembre 2007, n. 25831; nel medesimo senso CNF 29 luglio 2016, n. 286; 27 luglio 2016, n. 253, richiamate da ).

Questo è stato ribadito dal Consiglio nazionale forense (CNF), con sentenza n. 41 del 18 marzo 2021 (https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-41.pdf).

Ma analizziamo nel dettaglio la questione.

I fatti di causa

Il ricorrente ha presentato un esposto nei confronti del suo avvocato dinanzi al Consiglio dell'Ordine professionale cui quest'ultimo appartiene. In buona sostanza l'esponente lamenta il fatto che il professionista ha posto in essere comportamenti incompatibili con i doveri di probità e lealtà professionale nell'ambito dell'intercorso rapporto professionale. In particolare il ricorrente lamenta che l'avvocato, quale proprio difensore, ha negligentemente svolto il mandato conferito venendo così meno ai suoi doveri professionali. È accaduto che il CDD ha archiviato l'esposto disciplinare e la relativa decisione è stata comunicata tramite pec al ricorrente. 

Il caso è giunto dinanzi al CNF in quanto l'esponente ha proposto impugnazione contro il provvedimento di archiviazione.

Ripercorriamo l'iter seguito dal CNF.

La decisione del CNF

Innanzitutto occorre far rilevare che ai sensi dell' art. 61, Legge professionale forense n. 247/2012, avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF. Legittimati all'impugnazione sono:

  • nel caso di affermazione di responsabilità, l'incolpato;
  • per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, il procuratore della Repubblica e il procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. 

Dalla predetta disposizione appare evidente che non è prevista la legittimazione a impugnare del privato esponente. Anche la giurisprudenza si è orientata in tal senso. Si pensi ad esempio alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 23022/2012, richiamata a sua volta dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, n. 3852/2012, che ha affermato che è inammissibile il ricorso, proposto personalmente dal praticante avvocato al Consiglio nazionale forense, col quale si censura il provvedimento, emesso dal Consiglio dell'ondine territoriale, di cancellazione dal registro speciale dei praticanti a causa dell'interruzione ultra semestrale della pratica; analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all'albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello "ius postulandi" indispensabile per stare in giudizio di persona. A tale orientamento si è uniformato anche il CNF, con sentenze nn. 286/2016, 253/2016. Ciò premesso, torniamo al caso in esame. Il ricorrente è un privato che non rientra tra i legittimati a impugnare la decisione del CDD, indicati nella predetta disposizione. Ne consegue che lo stesso non avrebbe potuto proporre il ricorso dinanzi al CNF. Tutt'al più, egli avrebbe la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi.

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, pertanto, il CNF ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del provvedimento di archiviazione. 

 

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