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Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, con la sentenza n. 18287, depositata in data odierna, hanno stabilito che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Precisa la sentenza che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. La sentenza sottolinea infine che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La questione era stata sollevata dal primo Presidente, Giovanni Canzio, il quale, dopo le molteplici discussioni e le critiche di giuristi e pratici del diritto, e contrastanti arresti giurisprudenziali dei giudici di merito, aveva sollecitato un intervento chiarificatore in ordine ai criteri di attribuzione dell'assegno dopo la sentenza "Grilli" (n. 11504/2017), della Prima Sezione. Sentenza che, discostandosi dall'orientamento tradizionale, che per decenni aveva utilizzato quale criterio per la determinazione dell'assegno, quello del "tenore di vita" goduto dal coniuge in costanza di matrimonio, lo aveva sostanzialmente sostituito con quelli di "indipendenza economica" e "autoresponsabilità".
Il giudice chiamato a decidere circa la spettanza o meno dell'assegno (c.d. fase dell'an debeatur), era in conclusione tenuto a verificare se il coniuge richiedente (cui incombeva il relativo onere probatorio) fosse effettivamente sprovvisto di mezzi adeguati e se fosse impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive: solo in caso affermativo, andrebbe accordato l'assegno divorzile.
Da qui la rimessione alle Sezioni Unite.
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