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Sezioni Unite chiariscono cosa deve fare l'avvocato se rinuncia al mandato

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Le Sezioni Unite di Cassazione, con la sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019, hanno affermato che l'avvocato che rinuncia al mandato è tenuto ad informare la parte assistita, e che tale comune di informazione si estende alle possibili comunicazioni o notificazioni inerenti il precedente incarico, finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore, "al fine di non pregiudicare la difesa dell'assistito".

"Al riguardo",  ha rilevato la Corte, "non può che condividersi l'orientamento secondo cui pur se l'art. 47 (ora 32) del codice deontologico disciplina la sola fattispecie della rinuncia al mandato, tuttavia la fattispecie, seppur diversa, della revoca deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi di comunicazione da parte del professionista".

Anche la revoca del mandato, infatti, costituisce, così come la rinuncia, "una analoga soluzione di continuità nell'assistenza tecnica e, quindi, deve ritenersi sottoposta ad identiche ragioni di tutela in favore della parte assistita con conseguente sussistenza in capo al difensore, ancorchè revocato, dei medesimi obblighi informativi".

Nella fattispecie culminata con la sentenza delle Sezioni Unite,  ad essere impugnato per Cassazione era stato un provvedimento di avvertimento, irrogato ad una professionista dal proprio ordine di appartenenza, in quanto la stessa, secondo quando prospettato nella ricostruzione dei fatti, rinunciato al mandato conferitole, gli avrebbe ancge taciuto la data di rinvio della causa, in quel momento pendente, che avrebbe potuto offrire a lui la possibilità di procedere eventualmente alla nomina di un altro difensore al fine di assicurare una qualche continuità nella tutela dei suoi diritti.

Un comportamento, questo, che era appunto costato alla professionista la sanzione minima, quella dell'avvertimento, sanzione peraltro confermata, sia pure con una ricostruzione di parziale accoglimento del gravame della stessa legale, dal Consiglio Nazionale forense, successivamente adito dal interessata.

Da qui il ricorso in cassazione, che tuttavia lo ha integralmente respinto:

"Il  dovere di comunicazione della professionista nei confronti della persona già assistita persisteva comunque nella fattispecie. Tanto indipendentemente dall'accertamento della sussistenza , in concreto, di una ipotesi di rinuncia ovvero di revoca del mandato conferito. 

Al riguardo non può che condividersi l'orientamento secondo cui pur se l'art. 47 (ora 32) del codice deontologico disciplina la sola fattispecie della rinuncia al mandato, tuttavia la fattispecie, seppur diversa, della revoca deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi di comunicazione da parte del professionista.
Tanto in quanto anche la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una analoga soluzione di continuità
nell'assistenza tecnica e, quindi, deve ritenersi sottoposta ad identiche ragioni di tutela in favore della parte assistita
con conseguente sussistenza in capo al difensore, ancorchè revocato, dei medesimi obblighi informativi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell'assistito". 
Ciò, tanto più, ha soggiunto la sezione, nel caso sottoposto all'attenzione del Consiglio Nazionale, in quanto "l'omessa comunicazione alla parte del rinvio di
udienza avrebbe consentito più opportunamente la difesa dell'assistita a mezzo di memoria istruttoria con eventuale nuovo difensore".

Da qui la conferma integrale del provvedimento impugnato.​

 

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