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Quando è disposta la pubblicazione di un estratto della sentenza in una o più testate giornalistiche?

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Inquadramento normativo: Art. 120 c.p.c.

La pubblicità della sentenza: La pubblicità della sentenza di merito è disposta quando si ritiene sia necessaria a contribuire a riparare il danno. In queste ipotesi, il giudice, «su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati».

Ratio della pubblicità della sentenza: La pubblicazione della sentenza è un provvedimento:

  • oggetto di un potere discrezionale del giudice;
  • che può essere emesso indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale. E ciò in considerazione del fatto che la pubblicazione in esame costituisce una sanzione autonoma finalizzata a far conoscere a parte della collettività la reintegrazione del diritto offeso.

In buona sostanza «la pubblicazione della sentenza assolve a una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro» (Cass. 1091/2016, richiamata da Corte d'Appello Milano sentenza 16 febbraio 2018). 

È stato ritenuto, inoltre, che la misura in questione è volta non tanto alla riparazione del danno, quanto piuttosto a tutelare l'interesse generale a che non circolino false rappresentazioni della realtà. Tale interpretazione troverebbe fondamento nel fatto che presupposto per l'emissione dell'ordine di pubblicazione è "una decisione di merito" e non invece una condanna al risarcimento del danno o a distinti facere di reintegrazione del diritto leso (Cass. 1091/2016, richiamata da Corte d'Appello Milano sentenza 16 febbraio 2018).

La pubblicità della sentenza e il potere discrezionale del giudice: La pubblicità della sentenza di merito è una misura che è disposta dal giudice, il quale ne valuta l'utilità. In pratica, il giudice valuta se tale misura, come integrale riparazione del danno, sia diretta a:

  • rimuovere il discredito di cui un soggetto è stato investito;
  • ricostruire l'immagine pubblica di quest'ultimo.

(Cass. civ., n. 1091/2016).

L'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice, in queste ipotesi, pertanto, postula il previo riconoscimento dell'utilità della riparazione in forma specifica del danno in relazione alle esigenze di razionalità e adeguatezza della pronuncia (Cass., n. 2491/1993, richiamata da Tribunale Rovigo, 19 marzo 2008). Con l'ovvia conseguenza che la domanda di pubblicazione della sentenza non potrà essere accolta qualora venisse a garantire una tutela del tutto esorbitante rispetto al concreto ambito di diffusione della condotta illecita (Trib. Salerno 13 febbraio 2007, richiamato da Tribunale Rovigo, 19 marzo 2008). 

Mancata ottemperanza del danneggiante: «Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato«.

In punto è stato ritenuto, con riferimento alla materia di diffamazione a mezzo stampa, che «in caso di mancata ottemperanza da parte del danneggiante all'ordine del giudice di pubblicare la sentenza su uno o più giornali, il danneggiato ha la facoltà, e non l'obbligo, di provvedere autonomamente a tale pubblicazione a sua cura e spese».

Il mancato esercizio di tale facoltà, tuttavia:

  • non integra violazione del dovere di attivarsi secondo correttezza al fine di evitare il danno:
  • integra un comportamento corrispondente a un apprezzabile sacrificio che va oltre i limiti della ordinaria diligenza.

Ne consegue che, se il danneggiante non provvede a ottemperare all'ordine di pubblicazione della sentenza impartito dal giudice e il danneggiato non provvede autonomamente a richiederla, il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno derivante tale situazione non può essere ridotto o escluso (Cass. civ., n. 2087/2015). 

 

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