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Prova notifica cartelle esattoriali e fermo amministrativo, sufficiente l'avviso di ricevimento

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Con ordinanza n.12244 del 9 maggio 2019, la Corte di cassazione ha affrontato il tema dell'illegittimità del fermo amministrativo e della comunicazione d'iscrizione ipotecaria per omessa o invalida notifica delle cartelle esattoriali sottese ai provvedimenti innanzi indicati.

Vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

Il contribuente si è opposto alle misure di fermo amministrativo e d'iscrizione ipotecaria, lamentando l'omessa o comunque invalida notifica delle cartelle esattoriali a tali misure sottese. Il Tribunale adito, dinanzi al quale si è costituita parte resistente l'agente di riscossione, ha accolto l'opposizione ritenendo non sussistere la prova della notificazione delle cartelle di pagamento. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal resistente. I Giudici di secondo grado hanno rigettato l'appello e confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che:

  • la sola produzione dell'estratto di ruolo da parte dell'agente di riscossione è inidoneo a provare la natura e la sussistenza dei crediti;
  • in assenza del versamento in atti delle cartelle esattoriali, vi è difetto di dimostrazione delle relative notifiche, in quanto la produzione delle solo relate prodotte dal resistente non sono sufficienti a provare di per sé la notificazione delle cartelle stesse.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Analizziamo il suo iter logico-giuridico.

La decisione della SC.

Con particolare riferimento alla mancata produzione delle cartelle esattoriali, la Corte di Cassazione ha ritenuto erronee le affermazioni dei Giudici di merito, in quanto a suo parere «l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale anche ai fini della verifica della natura del credito azionato». (cfr., ad es., Cass., 09/05/2018, n. 11028).

In punto, si rammenta che «la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte»(cfr., ad es., Cass., 09/05/2018, n. 11028), la quale deve contenere i seguenti elementi essenziali, ossia:

  • tutti i dati che identificano in modo inequivoco il contribuente, vale a dire il nominativo, il codice fiscale, la data di nascita e il domicilio fiscale;
  • tutti i dati indispensabili idonei a individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo;
  • tutti i dati necessari a consentire al contribuente di identificare a quale pretesa
    dell'amministrazione il ruolo si riferisca, ossia il numero della cartella, l'importo dovuto, l'importo già riscosso e l'importo residuo, l'aggio, la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del
    ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'ente
    creditore.

Da quanto innanzi detto, consegue che gli estratti di ruolo sono validi ai fini probatori.

Premesso questo, passiamo a esaminare la questione della notifica della cartella esattoriale.

A tal proposito, la Suprema Corte richiama la disciplina di cui all'art. 26 D.P.R. n.602 del 1973, secondo cui:

  • la notifica viene eseguita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
  • detta notifica si considera perfezionata alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone individuate dalla legge e presenti presso l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Da tale disposizione, ad avviso dei Giudici di legittimità, discende che ai fini della prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è sufficiente «la produzione della relazione di notifica ovvero dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo». In tali ipotesi, in buona sostanza, opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., ossia la notifica si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. D'altro canto questo principio è pacifico in giurisprudenza che ha più volte affermato che«in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982»(v. Cass., 11/10/2017, n. 23902, Cass., 29/07/2016, n. 15795; Cass., 20/06/2017, n. 15315, Cass., 13/06/2016, n. 12083, e Cass., 24/07/2014, n. 16949).

In virtù delle suesposte considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in forza dei suddetti motivi e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando ai Giudici di merito per la questione delle spese del giudizio di legittimità. 

 

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