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Pronuncia della Corte costituzionale sul contributo unificato nel processo tributario

Con Sentenza n. 78/2016, depositata il 7 aprile 2016, la Consulta si è pronunciata sul contributo unificato nel processo tributario.
La Corte ha dichiarato che sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A) – nella parte modificata dall’art. 1, comma 598, lett. a), l. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazione alla parte con cui è stato disposto che il contributo unificato debba essere «determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello», chiarendo che il suddetto criterio trovi applicazione anche nel caso del ricorso cumulativo.
La questione era stata rimessa dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso sul rilievo che l’applicazione della norma censurata imporrebbe di chiedere un identico esborso a titolo di contributo unificato a chi ha attivato un solo processo proponendo un unico ricorso per più atti e a chi, proponendo un giudizio per ciascun atto impugnato, ha provocato l’attivazione di molteplici processi.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sotto tutti i profili dedotti.
Quanto alla pretesa violazione degli artt. 3 e 53 Cost., laddove viene lamentata l’irragionevole diversità di trattamento tra tributi e sanzioni, il rimettente non ha argomentato in ordine alle ragioni per le quali, a fronte della diversità delle suddette pretese erariali, debba sussistere un identico trattamento, stante la diversa natura e funzione e la distinta disciplina (per le sanzioni la regolamentazione fondamentale si rinviene nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Quanto alla lamentata diseguaglianza, contraddittorietà ed irragionevolezza nella determinazione del “valore della lite”, quale “base imponibile”, rispetto al presupposto del tributo – che il giudice a quo vorrebbe strettamente ancorato al valore unitario del processo come previsto per il rito civile – questi non ha spiegato compiutamente perché, a fronte di una disomogeneità dei criteri fissati per determinare il valore della lite nei singoli ambiti processuali, calati sulle particolarità delle questioni ivi deducibili e sulle peculiarità dei diversi processi, solo il criterio del rito civile dovrebbe essere assunto quale tertium comparationis.
Le censure sollevate in riferimento all’art. 53 Cost., per violazione del principio della capacità contributiva, non appaiono, ad avviso del giudice delle leggi, congruenti in relazione alla fattispecie normativa in esame. Come chiarito dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 30 del 1964; in senso conforme sentenze n. 167 del 1973, n. 149 del 1972 e n. 23 del 1968) il principio della capacità contributiva come limite alla potestà di imposizione di cui all’art. 53 Cost. non riguarda «né una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né […] la spesa per i servizi generali […] coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell’ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l’attività» e, pertanto, non è invocabile e non può operare con riguardo alle spese di giustizia.
Sono, altresì, inammissibili le censure proposte in riferimento agli artt. 24 e 113, comma 1, Cost., non avendo il rimettente chiarito per quale motivo il diritto di difesa sarebbe conculcato dal meccanismo di determinazione del contributo unificato nel ricorso cumulativo oggettivo mentre non lo sarebbe con riguardo a quello previsto per ogni singolo atto, quasi che la possibilità di difendersi fosse legata alla prerogativa di scegliere le modalità cumulative anziché quelle individuali.
Fonte: Giustizia Amministrativa

Fonte: Giustizia Amministrativa

 

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