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Processo civile, querela di falso: sottoscrizione del solo difensore, fattura e accordo di riempimento

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Inquadramento normativo: Art. 221 c.p.c

I modi di proposizione della querela di falso: La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza […] (art. 221 c.p.c.).

La volontà di proporre querela in via principale: Se la querela viene proposta in via principale con atto di citazione, questo può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura ad litem rilasciata in calce o a margine dell'atto. E ciò in considerazione del fatto che la procura speciale ad litem è astrattamente idonea a conferire il potere di proporre la querela di falso in via principale. In tali casi, tuttavia, si deve accertare:

  • in concreto il contenuto e l'oggetto dell'atto di citazione, ossia se questo è realmente finalizzato alla querela di falso;
  •  la volontà della parte di proporre querela, ossia se tale volontà possa ritenersi univocamente espressa con il conferimento della procura ad litem e [...] sussistente allorché la citazione sia esclusivamente diretta a proporre querela di falso in via principale.

Una volta accertati l'esclusività di tale oggetto del giudizio e il collegamento testuale tra l'atto di citazione e la procura estesa a margine, in virtù del principio della inscindibilità della procura dall'atto in calce o a margine del quale è apposta, non potrà più sollevarsi alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela e di conferire al procuratore speciale il relativo potere, non essendo individuabile una diversa domanda, e tenuto conto anche del criterio ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c. (principio di conservazione del negozio) (Cass. nn. 20415/2006; 2773/1997; 21941/2013, 16919/2015, richiamate da Cass. Civ., n. 17998/2021). In quest'ipotesi, in buona sostanza, la procura speciale assolverà due funzioni:

  • quella di natura processuale (id est, di procura ad litem) (Cass. Civ., n. 17998/2021);
  • quella di di natura sostanziale (vale a dire di procura alla proposizione della querela di falso) (Cass. Civ., n. 17998/2021).

La querela di falso di una fattura: La querela di falso quando ha ad oggetto una scrittura privata, quale può essere una fattura, è finalizzata a rompere il collegamento tra la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione (Cass., n. 47/1988, richiamata da Cass., n. 12707/2019). In buona sostanza detto mezzo non è idoneo a impugnare la veridicità di quanto dichiarato (Cass., n. 5383/1999, richiamata da Cass., n. 12707/2019). 

La querela di falso in caso di riempimento contra pacta: La querela di falso non va proposta quando il riempimento di una scrittura privata sia avvenuto «contra pacta», cioè in modo difforme da quello consentito "dall'accordo precedentemente intervenuto" tra le parti. E ciò in considerazione del fatto che il riempimento «contra pacta» o abuso di biancosegno consiste in un inadempimento: ovvero nella violazione del «mandatum ad scribendum» conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento. Diverso è il caso di riempimento «absque pactis» che è quello attraverso cui il documento viene trasformato in un documento diverso da quello originario. In questa ipotesi si ha una falsità materiale. In buona sostanza, secondo la giurisprudenza, deve ritenersi sussistente non un falso materiale (riempimento «absque pactis»), ma un abuso di biancosegno (riempimento «contra pacta») in tutti i casi in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo", e ciò a prescindere del fatto che l'accordo sul riempimento abbia "sia un contenuto positivo", sia "un contenuto negativo". In entrambi i casi "il sottoscrittore e il prenditore del documento concordano che il secondo dovrà tenere una certa condotta", non rilevando "se si tratti d'una condotta positiva o negativa", sicché "il patto col quale chi riceva un documento si obblighi a non completarlo è, dunque, un accordo di riempimento" (Cass., n. 899/2018, richiamata da Cass., n.12707/2019). 

 

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