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Processo civile: quando è possibile il frazionamento del credito?

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Inquadramento normativo: Art 2, 24 e 111 Cost.

Il divieto di frazionamento del credito: L'abuso del processo consiste nell'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, contrastante con i principi costituzionali di solidarietà sociale e del giusto processo (Cass., SS.UU., n. 23726/2007, richiamata da Tribunale Gela, sentenza 2 aprile 2019). «Con specifico riferimento alla tutela giurisdizionale del diritto di credito, l'abuso del processo è astrattamente ravvisabile in due ipotesi»:

  • «il frazionamento processuale di un unico diritto di credito»(Cass., SS.UU., n. 23726/2007, richiamata da Tribunale Gela, sentenza 2 aprile 2019);
  • «il frazionamento processuale di una pluralità di diritti di credito derivanti da un rapporto giuridico unitario» (Cass., SS.UU., n. 4090/2017, richiamata da Tribunale Gela, sentenza 2 aprile 2019).

La prima ipotesi si verifica quando si ha frazionamento giudiziale contestuale o sequenziale di un credito unitario (Cass., SS.UU., n. 23726/2007, richiamata da Tribunale Gela, sentenza 2 aprile 2019). La seconda, invece, si verifica quando:

  • «le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi» (Cass., SS.UU., n. 4090/2017, richiamata da Tribunale Gela, sentenza 2 aprile 2019);
  • «i suddetti diritti di credito, oltre a far capo a un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale» (Cass., SS.UU., n. 4090/2017, richiamata da Tribunale Gela, sentenza 2 aprile 2019).

Ove si verifica un abuso del processo imputabile alla violazione del divieto di frazionamento del credito, anche la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità sarà appellabile per violazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale e del giusto processo (Cass. civ., n. 15398/2019).

Quando il divieto di frazionamento del credito non costituisce un abuso del processo? «Il frazionamento del credito non integra un abuso del processo allorquando esso corrisponda a un interesse apprezzabile della parte che ha operato in tal senso» (Tribunale Nola, sentenza 15 gennaio 2019). Si ritiene che:

  • non costituisce violazione del divieto di frazionamento del credito l'ipotesi in cui sono instaurati più giudizi aventi ad oggetto crediti che, pur riguardando l'erogazione del servizio idrico, abbiano ad oggetto diversi trimestri di erogazione e relative penali per ritardato pagamento, nonché diversa fonte negoziale (Tribunale Nola, sentenza 15 gennaio 2019);
  • a fronte del rapporto pluriennale tra un collaboratore e una compagnia assicurativa, «i distinti crediti maturati dal primo sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e appaiono fondati su un unico rapporto di durata, in relazione al quale il frazionamento del credito è ammesso soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata» (Cass. civ., n. 24698/2018);
  • qualora nel corso di un giudizio venga formulata la richiesta di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, tale richiesta presuppone la contestazione in merito all'esistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Per tale motivo, il creditore dovrà allegare concreti elementi: i) a sostegno del suo interesse alla proposizione di separati giudizi, ii) idonei a diversificare le prestazioni di volta in volta eseguite e tali da giustificare una trattazione separata delle sue pretese creditorie. Con l'ovvia conseguenza che non sarà sufficiente a dimostrare l'interesse in questione un generico richiamo al rischio di prescrizione, essendo tale rischio arginabile dall'invio di un mero atto di costituzione in mora per interrompere il decorso del termine (Cass. civ., n. 17893/2018);
  • l'oggettivo interesse al frazionamento non è ravvisabile se il creditore parallelamente instaura cinquantotto procedimenti per ingiunzione, dividendo per il numero dei procedimenti la somma corrispondente al suo credito (Cass. civ., n. 20714/2018);
  • «in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutti i danni morali (cioè la sofferenza ulteriore soggettiva su un piano strettamente emotivo, nell'immediatezza dell'illecito, anche duratura nel tempo nelle sue ricadute, pur se non per tutta la vita) e del danno dinamico - relazione (altrimenti definito "esistenziale ") consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini interne ed esterne, di vita quotidiana». Per tale motivo, non sussiste violazione del divieto di frazionamento del credito e quindi abuso di processo se ciascun danneggiato instaura un distinto giudizio per il risarcimento dei danni subiti per effetto dello stesso sinistro (Tribunale Frosinone, sentenza 10 aprile 2018). 

 

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