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Perdite d’imprese, no problem ………. o quasi

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A tempo abbondantemente scaduto, nella cosiddetta "zona Cesarini", per chi è appassionato di calcio, e un po' anche a sorpresa, sono arrivate - contenute all'interno della tanto attesa legge di Bilancio 2019 - le nuove norme sul riporto illimitato delle perdite d'imprese per tutti i soggetti Irpef, con il quale il legislatore ha tentato in qualche modo di porre rimedio all'ormai annosa e vessatoria questione dell'irrilevanza fiscale delle rimanenze per le imprese in contabilità semplificata.

Il problema delle perdite d'imprese non riportabili a scomputo di eventuali utili negli anni successivi, si è generato da quando le rimanenze per le imprese in contabilità semplificata non sono più fiscalmente rilevanti. Infatti le rimanenze finali (che sono ricavi) permettevano in passato di bilanciare i costi per acquisti di beni destinati alla rivendita ancora in magazzino al 31 dicembre, evitando la generazione di perdite che in contabilità semplificata non sono riportabili, mentre le rimanenze iniziali (che sono costi) permettevano di imputare tali costi nell'esercizio successivo.

La legge di Bilancio del 2017 con l'articolo 1, commi 17-23, della legge 232/2016 - aveva però modificato in modo sostanziale le due norme cardini che contengono le regole per la tenuta della contabilità semplificata, ovvero:
•l'articolo 66 del Dpr 917/1986 (Tuir);
•l'articolo 18 del Dpr 600/1973 (Accertamento).

A seguito di dette modifiche, a partire dal 1° gennaio 2017:
• sono venuti meno gli effetti fiscali delle rimanenze finali e iniziali, che però devono essere comunque determinate ai fini degli studi di settore e, dal prossimo anno, anche degli Isa;
•il reddito d'impresa viene sostanzialmente determinato con il criterio di cassa, ossia è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi all'articolo 85 del Tuir e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa, aumentata dei ricavi all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate in base all'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive all'articolo 101.

Per molte aziende è stato quindi necessario effettuare il passaggio di regime da semplificato d ordinario per non perdere, da un anno all'altro, la deducibilità dei costi ovvero il riporto delle perdite generate da tali costi, anche se hanno dovuto affrontare costi amministrativi importanti.

Le nuove norme contenute nella nuova legge di Bilancio e precisamente all'articolo 1, commi da 23 a 26, L. 145/2018) consentono ora il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, nel limite dell'80% dei redditi conseguiti negli esercizi successivi.

Ma andiamo nei dettagli.

Nuove disposizioni
Analizzando tecnicamente il provvedimento, le modifiche più rilevanti sul riporto delle perdite per i soggetti Irpef, apportate dalla legge di Bilancio 2019, si riscontrano nel comma 23 dell'articolo 1. In particolare:

la lettera a), n.1), elimina ogni riferimento alle imprese in contabilità semplificata dall'articolo 8, comma 1, del Tuir, che disciplina il regime delle perdite ai fini Irpef, con la conseguenza che potranno scomputare le perdite dal reddito complessivo solo più i lavoratori autonomi. Invece le imprese in contabilità semplificata, come già quelle in contabilità ordinaria, potranno scomputare le perdite esclusivamente dai redditi d'impresa e non dagli altri redditi che eventualmente concorrono alla formazione del reddito complessivo;


la lettera a), n.2), modifica la disciplina delle perdite per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria, eliminando il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e introducendo invece un limite quantitativo, per effetto del quale le perdite d'impresa dell'esercizio possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell'80% dei redditi conseguiti, per l'intero importo che vi trova capienza;


•la lettera c), modifica il regime di utilizzabilità delle perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice (articolo 101, comma 6, del Tuir) eliminando il limite temporale dei cinque anni relativo alla riportabilità delle perdite;


la lettera d), modifica il regime delle perdite per le società a ristretta base proprietaria (articolo116, comma 2, del Tuir), rinviandone la disciplina all'articolo 8, comma 3, consentendo così il riporto delle perdite con le stesse regole previste per le altre imprese. Infine, si estende ai soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile (ad esempio le cooperative a mutualità prevalente) la possibilità di riportare le perdite per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (articolo 84, comma 1, secondo periodo, del Tuir).

Norme Transitorie

Il comma 24, dell'articolo 1, della legge di Bilancio 2019, stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2018, o più precisamente a quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Il comma 25, prevede invece una disciplina transitoria specifica per le perdite delle imprese in contabilità semplificata dei periodi d'imposta 2018 e 2019, in base al quale:
•le perdite del periodo d'imposta 2018, possono essere computate in diminuzione dei redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020, in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi;
•le perdite del periodo d'imposta 2019 possono essere computate in diminuzione dei redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.
Il comma 26, infine, contiene invece la disciplina transitoria per le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata, prevedendo che possano essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:


•nei periodi di imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi;
• nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.

Quindi, amici contribuenti, a seguito delle modifiche legislative sopra riportate, potremmo permetterci il lusso di poter dichiarare una perdita d'impresa e poterla recuperare – fiscalmente – negli anni successivi.

Mi raccomando però perdita si, ma con moderazione.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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