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Parere di conformità parcella: valore nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione a d.i.

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Inquadramento normativo: Art.636 c.p.c.

Il parere di conformità dell'Ordine di appartenenza e il decreto ingiuntivo: La domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere del competente Ordine professionale, mentre non possono ritenersi idonee prove scritte, in relazione a tali crediti, la fattura e la copia autentica del registro IVA, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., riferendosi tale ultima norma alle diverse ipotesi dei crediti per somministrazione di merci e di denaro ovvero per prestazioni di servizi (Cass., n. 22655/2011, richiamata da Corte d'Appello Campobasso, sentenza del 3 settembre 2020). Con riguardo agli avvocati, il parere in questione viene reso dal competente Consiglio dell'ordine sulla base delle voci indicate dallo stesso difensore e senza alcun previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle prestazioni elencate nella parcella (Cass. nn. 10428/2005; 13743/2002, richiamate da Cass. civ., n. 7618/2021).

L'opposizione a decreto ingiuntivo e la valenza del parere di congruità dell'Ordine: Se il professionista che ha introdotto il ricorso per decreto ingiuntivo, depositando unitamente alle parcelle il parere di conformità dell'Ordine di appartenenza, ottiene l'ingiunzione di pagamento, in caso di opposizione di questa da parte del cliente-ingiunto, assume le vesti di attore sostanziale e convenuto formale. 

In quest'ipotesi:

  • il professionista sarà tenuto a dare la prova della prestazione eseguita e degli importi richiesti, costituendo la parcella corredata dal predetto parere di conformità una semplice dichiarazione unilaterale del professionista stesso (Tribunale Perugia, sentenza 16 gennaio 2020);
  • l'opponente, attore formale e convenuto sostanziale, dovrà dimostrare, i fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa del professionista (Tribunale Perugia, sentenza 16 gennaio 2020).

Il parere di conformità, in buona sostanza, non conferisce certezza al credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tanto che il Giudice dell'opposizione non sarà affatto vincolato dal parere espresso dal Consiglio dell'ordine (Cass. n. 10428/2005, richiamata da Tribunale Milano, sentenza 14 febbraio 2019). Spetterà, pertanto, al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al Giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (Corte appello Ancona, n. 1083/2019, Tribunale Firenze, n. 1911/2019, Cassazione, n. 712/2018, richiamate da Tribunale Perugia, sentenza 16 gennaio 2020). Una prova questa che avrà ad oggetto proprio l'avvenuto conferimento da parte del cliente-ingiunto dell'incarico per cui il professionista chiede il corrispettivo. 

L'attribuzione dell'incarico non necessariamente dovrà essere provata attraverso la forma scritta ad substantiam o ad probationem, essendo sufficiente che il conferimento sia avvenuto in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e quindi, chiaramente e inequivocabilmente, a manifestare la volontà del cliente di avvalersi dell'attività del professionista (Tribunale Perugia, sentenza 16 gennaio 2020). Una prova questa che, come detto, non potrà essere assolta dal parere di conformità.

Impugnazione parere di conformità dinanzi al Giudice amministrativo: Il parere reso dal competente Consiglio dell'ordine sulla base delle voci indicate dallo stesso difensore ha natura amministrativa, meramente valutativa e non vincolante. Ciononostante non sussiste alcun onere del cliente di impugnare l'atto dinanzi al Giudice amministrativo in quanto l'attribuzione alla cognizione del Giudice amministrativo della verifica di legittimità del parere, inteso quale atto amministrativo, riguarda le diverse ipotesi in cui la lite insorga tra il difensore e il Consiglio dell'ordine degli avvocati e riguardi il rilascio o il contenuto del parere, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio e il carattere di tale parere - da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi e tale da implicare una valutazione di congruità del "quantum" (Cass. S.U. nn. 6534/2008; 14812/2009, richiamate da Cass. civ., n. 7618/2021). 

 

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