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Omessa presentazione dichiarazione IVA - Legittimità compensazione credito IVA.

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Con l'ordinanza n. 20120 depositata lo scorso 30 luglio i giudici della Cassazione tornano sul tema della compensazione del credito IVA spettante ma non esposto nella prevista comunicazione IVA.

L'ordinanza in commento sancisce un importantissimo principio di diretta derivazione dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. In particolare, all'esito delle cause C-95/07 e C-96/07 del 8/5/2008, i giudici europei avevano affrontato la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 18 della Direttiva CE n. 77/388/CE. Questa disposizione subordina il diritto alla detrazione dell'Iva solamente al possesso della fattura, la quale se, compilata secondo le disposizioni a essa applicabili garantisce l'effettività del principio di neutralità̀ dell'imposta in questione, principio fondamentale sul quale poggia l'intero impianto normativo dell'Iva come tra l'altro precisato dagli stessi ermellini con le sentenze nn. 17754/2012 e 4539/2013. 

A riguardo occorre sottolineare come giurisprudenza di merito nazionale, richiamando anche le Sezioni Unite (S.U. 8 settembre 2016, n. 17757 e 17758), ha avuto modo di ribadire la legittimità della compensazione qualora il rapporto di natura tributaria con il fisco scaturisca da un'operazione lecita ed effettiva a nulla rilevando gli obblighi imposti dalla normativa nazionale (dichiarazione, registrazione ecc.). i predetti obblighi hanno solamente una funzione illustrativa dei relativi dati al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di poter verificare agevolmente gli stessi per poi procedere alla riscossione delle imposte.

Pertanto ciò̀ che conta ai fini della detraibilità̀ è solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito. Dunque in caso di contestazione da parte della P.A. circa l'avvenuta compensazione del credito IVA spettate in assenza di dichiarazione, il giudice tributario dovrà̀ riconoscere il credito Iva se il contribuente riesce comunque a dimostrare che sostanzialmente ha diritto alla detrazione.

La necessità di rispettare il citato principio di neutralità̀, infatti, deve essere garantito anche nel caso in cui il soggetto passivo non rispetti le formalità̀ imposte da uno Stato membro, quale ad esempio la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

L'omesso invio della dichiarazione Iva da cui emerge un credito, poi riportato nel modello dell'anno successivo, non comporta, quindi, la decadenza dal diritto di far valere tale credito purchè lo stesso emerga dalle scritture contabili, ferma restando l'eventuale sanzione per l'inosservanza di tali obblighi.

Sul punto, la sentenza n. 19529 del 23 settembre 2011 ha affermato che "non v'è perdita del credito d'imposta nel caso in cui il contribuente, che abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui il credito e operato la relativa detrazione nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale". Tale conclusione è la diretta conseguenza della considerazione secondo cui "gli altri adempimenti formali sono dettati unicamente per esigenze riguardanti l'accertamento del tributo, senza intaccare sul piano fiscale sostanziale il credito del contribuente" (Cass. 20/3/2013 n. 6925).

Pertanto in forza del prevalente orientamento della Suprema Corte l'omessa presentazione della dichiarazione Iva non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato nel corso del medesimo anno, nell'ipotesi in cui lo stesso credito venga ripreso ed indicato nella dichiarazione Iva dell'anno successivo (cfr Corte Europea 12 maggio 2011, C - 107/10 e Cass. 22/05/2006, n. 12012; Cass. 06/08/2008, n. 21202).

Ebbene se ciò che rileva ai fini della detraibilità̀ è solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito, tuttavia il diritto alla detrazione deve essere esercitato entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 non contrastante con la citata Direttiva.

Concludono i massimi giudici, precisando che comunque il giudizio non aveva per oggetto l'accertamento dell'esistenza del credito bensì̀ l'accertamento del diritto alla compensazione del credito vantato dalla società̀ con i debiti tributari maturati nell'anno successivo a quello di maturazione del credito e, pertanto, doveva essere riconosciuto il diritto del contribuente alla richiesta compensazione. Ne è derivato il seguente principio di diritto: "il credito Iva maturato nell'anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa può̀ comunque essere computato in detrazione, al più̀ tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, fermo restando il potere/dovere dell'amministrazione finanziaria di accertare l'esistenza del credito ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55".

Riassumendo, a fronte di un diritto di credito IVA regolarmente maturato a seguito della corretta e tempestiva registrazione delle fatture contenenti tutti gli elementi previsti dalla normativa, si potrà procedere alla compensazione fermo restando l'obbligo di annotazione del credito residuo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo e qualora vi siano contestazioni da parte della P.A. una volta incardinato il contenzioso dovrà essere data prova in giudizio del presupposto sostanziale per l'utilizzo del credito.

 

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