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Nessun risarcimento per danni provocati da cani randagi in mancanza di segnalazione preventiva

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 I giudici dellaSesta Sezione Civile Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19404/2019, hanno affermato il principio secondo il quale in mancanza della prova della preventiva segnalazione della presenza di cani randagi all'Ente competente, nessun danno dovrà essere risarcito al danneggiato.

I Fatti

La Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l'Azienda Sanitaria Provinciale di Xxxxxxxxx al pagamento, in favore della XXXXXXXXXX dell'importo di E 9.706,13, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal mezzo di proprietà di quest'ultima in conseguenza del sinistro causato dall'improvviso attraversamento della strada dallo stesso percorsa da parte di un cane randagio.

La Corte Territoriale aveva ritenuto che il sinistro fosse ascrivibile a colpa della Azienda sanitaria e non invece del Comune, per avere questa omesso di esercitare i poteri di vigilanza e controllo del fenomeno del randagismo ad essa attribuiti dall'art. 12, comma 2, legge reg. Calabria 5 maggio 1990, n. 41, come sostituito dall'art. 7 della legge reg. Calabria 3 marzo 2000, n. 4.

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 Avverso tale decisione l'A.S.P. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Tralasciamo, in questa sede, i primi due motivi che non saranno oggetto di esame, col terzo motivola ricorrente deduceva laviolazione dell'art. 2043 cod. civ., per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità dell'Azienda Sanitaria omettendo di considerare che, come accertato dal primo giudice, nessun intervento di accalappiamento di cani randagi era stato richiesto dal Comune di XXXXXXXXXXXXnei giorni precedenti dell'incidente.

Motivazione

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondati i primi due motivi, mentre hanno ritenuto fondato il terzo motivo.

Con riferimento all'accoglimento di quest'ultimo motivo, i giudici dopo avere richiamato i precedenti arresti giurisprudenziali (cfr. Cass. 11/12/2018, n. 31957; 28/06/2018, n. 17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. 31/07/2017, n. 18954) affermato il principio, secondo cui, " ai fini dell'affermazione della responsabilità per i danni cagionati da un animale randagio, non basta che la normativa regionale individui l'ente cui è attribuito il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi occorrendo anche che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva."

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  I giudici della Sesta Sezione Civile hanno poi chiarito che l'attraversamento della strada da parte di un animale randagio, è un evento puramente naturale, pertanto, dovendosi applicare il ragionevole criterio della esigibilità, per potersi imputare a titolo di colpa un evento dannoso non basta che esso sia prevedibile, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento.

Nel caso di specie i giudici della Corte hanno rilevato che il giudice di merito non ha accertato, se l'evento dannoso fosse stato anche evitabile con uno sforzo ragionevole, pertanto in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnataè stata cassata, con rinvio al giudice a quo. 

Si allega sentenza

 

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