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Le norme sulla produzione documentale si applicano anche alla fase endoesecutiva dell’opposizione

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La produzione dei documenti è disciplinata dall'art. 87 disp. att. cod. proc. civ. («I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale») e dall'art. 74, comma 4, disp. att. cod. proc. civ. («Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento»). Tali norme, seppure dettate per il processo di cognizione (quale è la fase di merito delle opposizioni esecutive), trovano applicazione anche nella fase endoesecutiva dell'opposizione, nella quale le parti anticipano le proprie difese innanzi al giudice dell'esecuzione, eventualmente depositando fascicoli di parte contenenti prove precostituite

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 16235 del 19 maggio 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

La controricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione presso terzi promossa nei suoi confronti dal ricorrente. In buona sostanza, quest'ultimo ha agito per far valere il suo residuo credito derivante dalla sentenza del Giudice di Pace, per il cui recupero il ricorrente aveva precedentemente esercitato un'altra azione esecutiva, solo parzialmente fruttuosa. Sospesa l'espropriazione, nel giudizio di merito la predetta opposizione è stata accolta. 

Il ricorrente ha impugnato la decisione e il Giudice d'appello ha riformato parzialmente la decisione, dichiarando il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata per la somma, inferiore a quella indicata nell'atto di precetto. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto indimostrate le ulteriori spese successive all'esecuzione in quanto i documenti sono stati depositati, solo in copia cartacea e senza l'attestazione del cancelliere circa il loro deposito, soltanto nel grado d'appello

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità adita.

La decisione della SC

Il ricorrente sostiene di aver depositato la prova delle ulteriori spese (diritti di copia, spese di notifica, spese di registrazione) già nel fascicolo dell'esecuzione presso terzi, poi acquisito dal Giudice di Pace, e che quanto allegato in appello corrisponde alla precedente produzione.

Di diverso avviso è la Suprema Corte.

Innanzitutto, i Giudici di legittimità fanno rilevare che nel fascicolo dell'esecuzione («acquisito da questo Giudice», si legge nella sentenza impugnata) i menzionati documenti non sono stati reperiti, perché il fascicolo di parte è stato precedentemente ritirato e non ridepositato. In punto, secondo la giurisprudenza, il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 2264 del 26/01/2022, Rv. 663863-01). 

Orbene, tornando al caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato la coincidenza tra i documenti precedentemente versati in atti e quelli ripresentati al giudice d'appello. Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, e al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14661 del 29/05/2019, Rv. 654267-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010, Rv. 611789-01). Dette norme, a parere della Suprema Corte, trovano applicazione anche alla fase endoesecutiva dell'opposizione e quindi anche al caso di specie. Ne discende che, nella questione in esame, essendo mancato il rispetto delle formalità prescritte dai su citati artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ., tale mancanza ha impedito al Tribunale di verificare la coincidenza tra i documenti presentati in appello e quelli asseritamente depositati in precedenza, con l'ovvia conseguenza che il Giudice di merito ha ritenuto inammissibile la relativa produzione.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e delle altre svolte, dai Giudici di legittimità, nell'ordinanza, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. 

 

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