Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Le norme in materia di notifica telematica del rito civile non trovano applicazione dinanzi al CDD

Imagoeconomica_1419563

La natura tipicamente amministrativa del procedimento disciplinare dinanzi al CDD non rende allo stesso applicabili le norme dettate per le procedure giudiziarie […]. Inoltre, a tale procedimento, non trovano applicazione le norme in materia di notificazione telematica proprie del rito civile in quanto l'art.10, comma 4 del Reg. CNF n. 2/2014 stabilisce che "per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili".

Questo è quanto ha ribadito il Consiglio nazionale forense (CNF), con decisione n. 57 del 13 maggio 2022 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-57.pdf).

Ma vediamo nel dettaglio la questione.

I fatti del procedimento

L'avvocato ricorrente è stato destinatario di un procedimento disciplinare a seguito di una denuncia inoltrata da un collega sia alla Procura della Repubblica sia al COA, con la quale l'esponente ha denunciato di essere vittima da anni di infondate denunce penali e disciplinari da parte dello stesso ricorrente. 

In buona sostanza, dette denunce sono tutte connesse e conseguenti a controversie civili che hanno visto contrapposte l'assistita dell'esponente e l'avvocato ricorrente, aventi ad oggetto questioni relative all'uso di spazi condominiali nell'immobile da entrambi abitato …". Gli atti sono stati trasmessi al CDD competente, che ha fatto pervenite la citazione a giudizio del ricorrente, chiamato a rispondere degli addebiti innanzi indicati.

È accaduto che il CDD ha ritenuto il ricorrente responsabile delle violazioni deontologiche e ha comminato la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi sei.

Il caso è giunto dinanzi al CNF .

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione del CNF

Il ricorrente si duole, tra gli altri motivi, dell'inesistenza e dell'inammissibilità della comunicazione del provvedimento del CDD per irregolarità della relativa notificazione. In buona sostanza, a suo dire:

  • la decisione allegata al messaggio PEC dal ricorrente ricevuto non risulta firmato digitalmente;
  • la corrispondente relazione di notifica risulta essere una mera copia scannerizzata senza firma digitale.

Di diverso avviso è il CNF. 

In via preliminare, quest'ultima autorità, fa rilevare che:

  • il CDD ha puntualmente applicato la previsione di cui all'art. 31 del Regolamento CNF n. 2/2014 secondo cui: "Copia integrale del provvedimento è notificata, anche via pec, a cura della segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina";
  • la natura tipicamente amministrativa del procedimento disciplinare dinanzi al CDD non rende allo stesso applicabili le norme dettate per le procedure giudiziarie.

Ciò detto, ad avviso del CNF, non può essere condiviso neanche il richiamo svolto dal ricorrente alle norme in materia di notificazione telematica proprie del rito civile in quanto le stesse, giusto quanto previsto dall'art.10, comma 4 del Reg. CNF n. 2/2014, non trovano applicazione dinanzi al CDD ove "Per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili". D'altro canto, pur a voler concedere che al caso di specie siano applicabili dette norme e quelle in materia di notifica via pec in ambito civile, secondo il CNF troverebbe comunque applicazione l'art. 156 c.p.c. che prevede la sanatoria della nullità nel caso in cui l'atto abbia raggiunto il suo scopo. In forza di tale principio, pertanto, a parere del CNF, la spiegata impugnazione del provvedimento del CDD dinanzi al CNF dimostrerebbe che il ricorrente ha avuto corretta conoscenza del provvedimento notificato. Per tal verso, il CNF ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

La scomparsa di Pietro Citati Saggista e biografo...
Tecnologia e psicologia

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito