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La natura tipicamente amministrativa del procedimento disciplinare dinanzi al CDD non rende allo stesso applicabili le norme dettate per le procedure giudiziarie […]. Inoltre, a tale procedimento, non trovano applicazione le norme in materia di notificazione telematica proprie del rito civile in quanto l'art.10, comma 4 del Reg. CNF n. 2/2014 stabilisce che "per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili".
Questo è quanto ha ribadito il Consiglio nazionale forense (CNF), con decisione n. 57 del 13 maggio 2022 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-57.pdf).
Ma vediamo nel dettaglio la questione.
I fatti del procedimento
L'avvocato ricorrente è stato destinatario di un procedimento disciplinare a seguito di una denuncia inoltrata da un collega sia alla Procura della Repubblica sia al COA, con la quale l'esponente ha denunciato di essere vittima da anni di infondate denunce penali e disciplinari da parte dello stesso ricorrente.
In buona sostanza, dette denunce sono tutte connesse e conseguenti a controversie civili che hanno visto contrapposte l'assistita dell'esponente e l'avvocato ricorrente, aventi ad oggetto questioni relative all'uso di spazi condominiali nell'immobile da entrambi abitato …". Gli atti sono stati trasmessi al CDD competente, che ha fatto pervenite la citazione a giudizio del ricorrente, chiamato a rispondere degli addebiti innanzi indicati.
È accaduto che il CDD ha ritenuto il ricorrente responsabile delle violazioni deontologiche e ha comminato la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi sei.
Il caso è giunto dinanzi al CNF .
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.
La decisione del CNF
Il ricorrente si duole, tra gli altri motivi, dell'inesistenza e dell'inammissibilità della comunicazione del provvedimento del CDD per irregolarità della relativa notificazione. In buona sostanza, a suo dire:
Di diverso avviso è il CNF.
In via preliminare, quest'ultima autorità, fa rilevare che:
Ciò detto, ad avviso del CNF, non può essere condiviso neanche il richiamo svolto dal ricorrente alle norme in materia di notificazione telematica proprie del rito civile in quanto le stesse, giusto quanto previsto dall'art.10, comma 4 del Reg. CNF n. 2/2014, non trovano applicazione dinanzi al CDD ove "Per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili". D'altro canto, pur a voler concedere che al caso di specie siano applicabili dette norme e quelle in materia di notifica via pec in ambito civile, secondo il CNF troverebbe comunque applicazione l'art. 156 c.p.c. che prevede la sanatoria della nullità nel caso in cui l'atto abbia raggiunto il suo scopo. In forza di tale principio, pertanto, a parere del CNF, la spiegata impugnazione del provvedimento del CDD dinanzi al CNF dimostrerebbe che il ricorrente ha avuto corretta conoscenza del provvedimento notificato. Per tal verso, il CNF ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.