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La nullità della sentenza: i motivi alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza

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Inquadramento normativo: Art. 132 c.p.c.; Art. 158 c.p.c.; Art. 161 c.p.c.

Cosa deve contenere la sentenza? La sentenza, pronunciata in nome del popolo italiano e recante l'intestazione "Repubblica Italiana" deve contenere:

  • l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
  • l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
  • le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
  • la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
  • il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

Nullità e inesistenza giuridica della sentenza: La mancata sottoscrizione del giudice determina un vizio insanabile, rilevabile d'ufficio. Questo perché detta mancanza rientra tra quei vizi «che concernono gli elementi essenziali e indispensabili affinché la sentenza produca gli effetti che le sono propri, integrando pertanto ipotesi di inesistenza giuridica della decisione» (v. Cass., n. 3346/1973, richiamata da Cass. civ., n. 14161/2019).

Difetto costituzione del giudice o di intervento del pubblico ministero: Un'altra categoria di nullità di cui può essere viziata una sentenza è quella non rilevabile d'ufficio, fatta valere, su censura della parte, nei limiti e secondo le regole proprie dell'impugnazione (Cass., n. 2033/1972; n. 873/1968, richiamate da Cass. civ., n. 14161/2019). Con l'ovvia conseguenza che ove essa non sia oggetto di censura, sarà sanata. Il difetto di costituzione del giudice integra un vizio insanabile e rilevabile d'ufficio entro lo stesso grado di giudizio, ma negli altri gradi può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione (Cass. civ., n. 31396/2018). Stesso discorso vale per il difetto di intervento del pubblico ministero nelle cause ove la sua presenza è necessaria.

Nullità e sentenza emessa da giudice collegiale:«La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento»

Ove la decisione collegiale sia decisa in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, rispetto a quello che ha assistito alla discussione, detta sentenza sarà affetta da nullità. Il vizio di nullità in questione è riconducibile al difetto di costituzione del giudice (Cass., n. 9369/2012; n. 15629/2005 richiamate da Cass. civ., n. 31396/2018). In tali casi, il vizio discende dalla vigenza del principio della immodificabilità della composizione del collegio giudicante, secondo cui a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa sino alla decisione l'organo collegiale deve risultare costituito dagli stessi componenti. In punto, con riferimento ai giudizi d'appello nelle cause di lavoro, due composizioni diverse (una in sede di discussione e l'altra al momento della lettura del dispositivo) determina una assoluta incertezza sul permanere della identità di composizione del collegio. Un'incertezza, questa, che renderà la sentenza affetta da nullità (Cass., n. 6797/1999, n. 3889/1999; n. 2336/1997; n. 10011/2016, richiamate da Cass. civ., n. 13963/2019).

In materia di «sottoscrizione del provvedimento da parte di un giudice che non abbia partecipato al collegio di discussione della causa, si fa rilevare che, salvo le ipotesi in cui si incorra in un mero errore materiale -da correggere con la specifica procedura-, tale caso va ricondotto tra quelli di nullità sanabili. Esso, infatti, esula dalla ulteriore e ben più grave fattispecie in cui sia denunciato il difetto assoluto di sottoscrizione, […] riferibile a una nullità insanabile e impugnabile anche oltre i termini decadenziali […]» (Cass. civ., n. 31396/2018).

È stata ritenuta, invece, non riconducibile al vizio di nullità, l'ipotesi in cui uno dei componenti del collegio che ha pronunciato la sentenza, abbia avuto precedentemente conoscenza degli stessi fatti in sede di reclamo contro l'ordinanza di rigetto di richiesta di un provvedimento di urgenza "ante causam". Questa situazione, infatti, si considera rientrante tra i motivi di ricusazione del giudice e non di nullità della sentenza (Cass. civ., n. 27924/2018). 

Sentenza redatta con la collaborazione dell'uditore giudiziario: Se una sentenza viene redatta con la collaborazione di un uditore giudiziario, essa non si ritiene affetta da nullità o da inesistenza rilevabile d'ufficio. In quest'ipotesi, ove è presente un'annotazione ad hoc, detta annotazione va intesa non nel senso che il procedimento è stato deciso dal magistrato senza funzioni, ma solo che quest'ultimo ha collaborato col giudice all'esame della controversia e alla stesura della minuta della motivazione. Ne consegue che il giudice, e non l'uditore giudiziario, con la sottoscrizione, ne assume la paternità (Cass. n. 12214/2003, richiamata da Cass. civ., n. 32307/2018). E ciò in quanto l'attività di collaborazione alla stesura del provvedimento non integra affatto la partecipazione all'attività decisionale (Cass. civ., n. 32307/2018).

Omessa o inesatta indicazione del nome di una parte nell'intestazione della sentenza: Se l'intestazione della sentenza è carente dell'indicazione del nome di una delle parti del giudizio o tale indicazione è inesatta, detto difetto integrerà un mero errore materiale. Tuttavia, se da esso emerge che sussiste una irregolare costituzione del contraddittorio, allora tale mancanza o inesattezza determinerà un vizio di nullità. Si pensi alle ipotesi in cui a causa di tale omissione o inesattezza emerga una situazione di incertezza in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce, non eliminabile attraverso la lettura dell'intero provvedimento (Cass., n. 22275/2017; n. 16535/2012; n. 7343/2010; n. 8242/2003, richiamata da Cass. civ., n. 19437/2019).

Motivazione apparente e nullità della sentenza: La motivazione apparente, in una sentenza, ricorre quando essa, «sebbene graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. In tali casi la decisione sarà affetta da nullità, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. S.U., n. 22232/2016, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 604/2019).

Morte del difensore e nullità della sentenza: Ove l'unico difensore di una parte costituita muore, se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto contezza e l'attività processuale continua, senza interruzione del processo, gli atti ulteriormente compiuti, compresa la sentenza, saranno affetti da nullità. Si tratta di una nullità soggetta «al principio generale di conversione delle nullità in motivi di impugnazione, e può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole propri dei mezzi di impugnazione consentiti. Con la conseguenza che ove l'impugnazione avvenga oltre i suindicati termini, la nullità è sanata dal passaggio in giudicato della sentenza per effetto dell'omessa o tardiva impugnazione» (Cass., n. 21002/2017; n. 13244/2014; n. 25641/2010; n. 6300/2003, richiamate da Cass. civ., n. 28846/2018). 

 

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