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La notifica a irreperibili: nullità ed inesistenza alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali

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Inquadramento normativo: Art. 143 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.

La notifica a persona con residenza, domicilio e dimora sconosciuti: Nel caso di notifica di un atto giudiziario a persona con residenza, dimora e domicilio sconosciuti (ex art. 143 c.p.c.), «l'ufficiale giudiziario procede mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero». In tali casi, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

Le ricerche dell'ufficiale giudiziario e la nullità della notifica: Affinché si possa notificare ai sensi dell'art. 143 c.p.c., occorre che sussistano i seguenti presupposti:

  • l'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto (Cass. civ., n. 19012/2017);
  • detta ignoranza non deve essere superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., n. 19012/2017); ordinaria diligenza, questa, che va «valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1447 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie» sul domicilio, sulla residenza o sulla dimora del destinatario, anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata (Tribunale Rieti, sentenza 31 gennaio 2019).

In punto, ad esempio, non è stato ritenuto rispondente ai parametri su indicati il mero possesso del certificato anagrafico del destinatario, da cui risulta che quest'ultimo si sia trasferito per ignota destinazione (Cass. civ., n. 19012/2017). 

Mentre sono state ritenute adeguate e, quindi, osservanti l'ordinaria diligenza innanzi citata le ricerche svolte presso uffici anagrafici, presso il portiere della casa in cui il destinatario risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta. E ciò in quanto lo svolgimento di tali ricerche, quand'anche conducesse a un esito negativo in merito alla reperibilità del destinatario, legittimerebbe la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Infatti, dette ricerche dimostrano di aver fatto il possibile per reperire informazioni eventualmente lasciate dal destinatario a terzi per rendere conoscibile il suo attuale domicilio, residenza o dimora. Ne consegue che sarà legittima la notificazione effettuata ex art. 143 c.p.c. se:

  • l'ufficiale giudiziario attesta di aver appreso dal portiere, in sede di infruttuosa notifica presso la residenza anagrafica, che il destinatario ha abbandonato l'abitazione per un domicilio ignoto (Cass. n. 12526/2014, Cass.S.U., n. 6737/2002; Cass. n. 1608/2012, richiamate da Tribunale Rieti, sentenza 31 gennaio 2019);
  • il destinatario, nell'unico luogo di residenza, dimora o domicilio conosciuto e conoscibile risulta non più reperibile, per ragioni non transitorie, in quanto "sloggiato" (Corte d'Appello Lecce, sentenza 23 gennaio 2017).

L'omissione di ogni ulteriore ricerca determinerà:

  • la nullità della notificazione,
  • l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario (Cass., n. 17307/2015, richiamata da Cass. civ., n. 24834/2017).

L'ufficiale giudiziario che, nel caso di esito negativo della notifica presso la residenza anagrafica del destinatario, svolga ogni ulteriore ricerca e indagine per reperire informazioni utili sull'attuale domicilio del notificando, deve darne conto nella relazione di notificazione.

«In difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, la notificazione sarà nulla, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo» (Cass. n. 2909/2008, richiamata da Cass. civ., n. 8638/2017).

Valore della relata di notificazione ex art. 143 c.p.c.: «La relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione» (Cass., n. 20971/2012, richiamata da Cass. civ., n. 19012/2017).

Notifica a persona formalmente residente all'estero, ma effettivamente trasferita in Italia: Nei confronti di un destinatario che formalmente risulta residente all'estero, ma che pacificamente si è trasferito in Italia, ove la sua attuale dimora risulti sconosciuta, prima di procedere alla notificazione con il rito degli irreperibili, si deve verificare se il notificando è rintracciabile presso la città nella quale risulta ancora formalmente residente. Tuttavia, se è bypassato tale passaggio, deve escludersi che la notifica eseguita nei suoi confronti ex art. 143 c.p.c., sulla scorta delle informazioni raccolte dall'autorità giudiziaria italiana, sia da ritenersi inesistente anziché meramente nulla (Cass. civ., n. 16527/2016).

Conclusione del procedimento notificatorio e termini per l'integrazione del contraddittorio: «Il termine di venti giorni prescritto per la conclusione del procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c., tempestivamente attivato dal notificante, nei confronti del notificando, se scade oltre il termine assegnato nell'ordinanza per l'integrazione del contraddittorio non preclude al giudice, che accerti la nullità del procedimento stesso per mancanza delle dovute ricerche preventive, la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica nulla. E ciò in considerazione del fatto che un'attività notificatoria è stata comunque compiuta, ancorché invalidamente, nel termine originariamente fissato» (Cass. civ., n. 7732/2016).

 

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