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La lealtà e la correttezza dell'avvocato: quando la violazione è deontologicamente rilevante?

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La violazione dei doveri di lealtà e correttezza tra colleghi e la lesione dell'immagine dell'avvocato

L'avvocato nell'esercizio della sua professione deve agire con lealtà e correttezza non solo nei confronti dei colleghi e delle parti, ma anche nei confronti delle istituzioni forensi [1] [2]. Si tratta di un dovere «la cui violazione, da accertarsi secondo le concrete modalità del caso, dà luogo a procedimento disciplinare». Anche il solo tentativo di violare tale dovere costituisce di per sé una scorrettezza disciplinarmente rilevante in quanto lesiva dell'immagine dell'avvocato (Cass. civ. Sez. Unite, n. 27996/2013). La ratio è da rinvenirsi nel rilievo sociale della professione forense, il cui esercizio deve sempre ispirarsi ai principi di colleganza e della corretta e leale concorrenza.

Ne consegue che la violazione del dovere in questione non potrà essere giustificata neanche invocando il dovere di difesa. E ciò in considerazione del fatto che« la difesa del proprio cliente non può travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza» (CNF, sentenza n. 10/2017).

Il dovere di lealtà e correttezza nella prassi e nella giurisprudenza

È stato ritenuto che:

  • «pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con il principio di colleganza l'avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l'importo dovuto dal suo cliente non dia alcuna risposta, ma notifichi l'atto di precetto, ovvero - anche in mancanza di una tale richiesta avversaria e in assenza altresì di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito - proceda in tempi estremamente solleciti alla notifica dell'atto di precetto senza alcuna previa informale richiesta di adempimento spontaneo, così determinando un ingiustificato aggravio di spese per il debitore e un ingiustificato nocumento all'immagine professionale del collega di controparte agli occhi della propria assistita» (CNF, sentenza n. 185/2017, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=36874);
  • costituisce violazione del dovere di lealtà e correttezza la condotta di quell'avvocato avente ad oggetto l'introduzione di prove false nel processo. Tale illecito persiste anche se dette prove abbiano una superfluità probatoria e se il professionista, dopo la commissione della scorrettezza, rinunci ad avvalersene (CNF, sentenza n. 89/2017, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=36197);
  • è deontologicamente rilevante la condotta posta in essere da un avvocato che, associato a un collega nello svolgimento del mandato, «agisca in via del tutto autonoma al fine di riscuotere integralmente le competenze relative alla propria notula, pur nella consapevolezza che talune di tali attività possano interferire o sovrapporsi o duplicarsi con quelle svolte dal codifensore e senza curarsi delle maggiori difficoltà che un tale comportamento possa procurare all'attività di riscossione delle competenze del collega di studio [...]» (CNF, sentenza n. 216/2016, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=35005);
  • è disciplinarmente rilevante il comportamento del professionista che non riscontra le ripetute richieste di informativa del collega domiciliatario e che, assumendo un atteggiamento dilatorio, non si adoperi affinché quest'ultimo ottenga il suo compenso (CNF, sentenza n. 193/2016, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=34946);
  • «pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, senza avvisare il collega difensore, i) contatti direttamente la controparte invitandola a un incontro per la definizione della controversia, ii) riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore,  iii) non avvisi il collega dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza, o iv) che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest'ultimo copia della stessa» (CNF, sentenza n. 79/2016, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=34615 );
  • la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e colleganza è attuata anche quando l'avvocato, sebbene avvertito dal collega di un ritardo dovuto a cause allo stesso non imputabili, in udienza, dopo un'attesa di cinque minuti, chieda al Giudice di dare atto dell'assenza del collega e di trattare la causa fissata per l'escussione delle prove orali avversarie con conseguente decadenza istruttoria (CNF, sentenza n. 160/2015, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=33284);
  • sia l'attività di domiciliazione che quella di sostituzione debbano essere svolte nel rispetto dei canoni di lealtà e correttezza. In particolare il sostituto è tenuto agli stessi obblighi del mandante sia sotto il profilo del rispetto del dovere in questione sia sotto il profilo della necessità di evitare attività che lo pongano in situazione di conflitto di interesse col rappresentato (Cass. civ. Sez. Unite, n. 6961/2019);
  • se nella fase di attuazione delle sentenze di condanna, il debitore, tramite il proprio legale, invia il denaro al difensore della controparte, quest'ultimo, ove non abbia il potere di riscuotere somme, deve tempestivamente rendere nota la circostanza al collega, essendo altrimenti in pieno contrasto con i doveri di lealtà (Cass., n. 11379/2006, richiamata da Tribunale Siena, sentenza 3 febbraio 2017).


Note:

[1] Art. 19 Codice deontologico forense:

«L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà».

[2] Art. 88 c.p.c.:

«Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi».


 

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