Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Circonvenzione di incapace anche quando l'incapacità di intendere della vittima è solo parziale

cassazione8

 

I giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35446 del 25 luglio 2018, hanno stabilito che per la configurazione del reato di circonvenzione di incapace non necessariamente il soggetto passivo debba trovarsi in uno stato di perdita assoluta della capacità di intendere e volere. I giudici di legittimità hanno infatti stabilito che il reato p. e p. dall'art. 643 del Cod. Pen. va configurato tutte le volte in cui si risconta nel soggetto passivo una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito

 I Fatti

La Corte di appello di Torino, seppure in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Torino in quanto per alcuni fatti contestati era maturata la prescrizione, aveva condannato due soggetti per il reato di circonvenzione di incapace.

Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli imputati i quali deducevano :                  -la violazione dell'art. 606 c.p.c., lett. b) ed e), con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del fatto contestato al capo b) poichè la corte aveva operato una indebita scissione del reato distinguendo il momento di stipula del preliminare da quello di conclusione del contratto definitivo,

- violazione dell'art. 606, lett. e), con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 643 c.p., per mancanza degli elementi costitutivi; in particolare la sentenza impugnata presentava elementi di illogicità con riferimento ad alcune circostanze fatte evidenzia dalla difesa ai giudici di merito. Infine si evidenziava il difetto di motivazione quanto alla prova dello stato di minorazione psichica non essendovi stato di incapacità nè indebolimento delle capacità cognitive e neppure prova della percezione soggettiva di un simile stato da parte del ricorrente.

Motivazione

Entrambi i ricorsi proposti dagli imputati sono stati dichiarati manifestamente infondati e pertanto dichiarati inammissibili.

In questa sede ci si limiterà a prendere in esame la motivazione relativa all'accertamento del requisito dell'incapacità di intendere e di volere, quale elemento costitutivo del reato sollevato dai ricorrenti.

 I giudici della Seconda Sezione al fine di vanificare le doglianze sollevate nel ricorso con le quali la difesa dei ricorrente contestava che la vittima del reato avesse perso la totale capacità di intendere e volere, richiamando una precedente pronuncia della stessa sezione, (Sez. 2, 3209 del 20/12/2013, Rv 258537), hanno ribadito che per la configurazione del delitto di circonvenzione di incapace non si esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione espressione.

I giudici hanno indicato altre precedenti pronunce dal contenuto analogo (Sez. 2, n. 6971 del 26/01/2011, Rv. 249662), e hanno evidenziato che l'integrazione della fattispecie criminosa della circonvenzione di persone incapaci non richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche. Ancora, l'elemento oggettivo del delitto di circonvenzione, è stato ricollegato ad ogni soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione (Sez. 2, n. 36424 del 26/05/2015, Rv. 264591)."

Per queste motivazioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili

Si allega sentenza 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Frontiere dell'educazione: l'epistemic trust e la ...
Servizio Civile Nazionale: tanti i progetti attiva...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito