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L'opposizione in compensazione di un credito: peculiarità

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Inquadramento normativo: Art. 35 c.p.c.; Artt. 1241- 1243 c.c.

L'opposizione in compensazione di un credito: Un credito può estinguersi anche per compensazione. In buona sostanza «quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti dal giorno della loro coesistenza."La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili". Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito fino all'accertamento del credito opposto in compensazione».

Per credito liquido deve intendersi il credito che è determinato nell'ammontare. Questa è la nozione di liquidità sostanziale del credito alla quale deve aggiungersi quella di "liquidità" processuale. In pratica quest'ultima nozione non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso) (Cass. civ. SS.UU., n. 23225/2016). La liquidità è uno dei presupposti sostanziali per opporre un credito in compensazione (Cass. civ., SS.UU., n. 23225/2016, richiamata da Tribunale Rieti, sentenza 25 febbraio 2019). Infatti «se il controcredito è contestato [...], allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione deve essere respinta» (Cass. civ. SS.UU. n. 23225, richiamata da Tribunale Rieti, sentenza 25 febbraio 2019). 

Competenza del giudice sull'eccezione di compensazione del credito: «Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione». Qualora nel giudizio di primo grado sia opposto in compensazione un controcredito che è oggetto tra le stesse parti di un giudizio di secondo grado, il giudice di prime cure deve risolvere la questione di connessione nel seguente modo. Egli:

  • non rimette il giudizio dinanzi al giudice di secondo grado;
  • se il credito oggetto della domanda principale è fondata su un titolo non controverso o di facile accertamento, decide su tale domanda con riserva dell'eventuale accertamento del controcredito eccepito in compensazione nel giudizio di secondo grado;
  • se il credito oggetto della domanda principale si fonda su un titolo controverso o di non facile accertamento, dispone la sospensione del giudizio sino alla definizione di quello di secondo grado riguardante il controcredito.

(Cass. n. 24098/2006, richiamata da Tribunale Prato, sentenza 7 aprile 2014). 

«Quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera tale sospensione» (Cass., n. 5396/2009, richiamata da Cass. civ., n. 29802/2019).

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, ove tale decisione debba essere secondo equità, «se l'opponente, nel sollevare eccezione di compensazione, oppone un credito che eccede la competenza per valore del giudice stesso, ossia introduce una causa da decidere secondo diritto, [...] l'intero giudizio dovrà essere deciso secondo diritto. Ne consegue che se il giudice di pace, funzionalmente competente a decidere sull'opposizione al decreto ingiuntivo, decide su entrambe le domande, nonostante l'incompetenza a decidere sulla causa connessa, il mezzo di impugnazione è l'appello e non il ricorso per cassazione che, se proposto, è da ritenere inammissibile» (Cass. civ., n. 8028 /2009). 

 

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