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L'esecuzione penale minorile

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​Fino alla recente entrata in vigore del decreto legislativo per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni (D. Lgs. n. 121/2018), nel nostro Paese non vi era un autonomo e specifico ordinamento penitenziario minorile. La totale parificazione tra condannati adulti e minorenni si poneva, però, in netto contrasto con le esigenze di recupero e rieducazione del minore stabilite dagli artt. 27, comma 3 e 31, comma 2 Cost., come testimoniato dalla giurisprudenza costituzionale in materia, oltre che con gli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale ed europeo per una "giustizia a misura di minore". 

La riforma è riuscita infatti ad adeguare le norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative e alle caratteristiche personologiche dei minori condannati, soprattutto alla luce del favor minoris cui si ispira il processo penale minorile, e fornire una disciplina completa, organica e coerente dell'esecuzione penale minorile. 

In realtà, salvo alcune importanti innovazioni maggiormente rispondenti al dettato costituzionale e agli obblighi comunitari e internazionali, l'ordinamento penitenziario minorile, in buona sostanza, viene ancora a coincidere con l'ordinamento penitenziario degli adulti, cui non a caso si richiama l'art.1 del D. Lgs. n. 121/2018 per quanto non previsto dal medesimo decreto legislativo.

Tuttavia, è utile concentrare l'attenzione proprio su tali innovazioni, la prima delle quali è rappresentata senz'altro dall'individuazione degli obiettivi dell'esecuzione penale, ossia i percorsi di giustizia riparativa e di mediazione, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, nonché dei percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero. 

Assai scarna risulta poi la disciplina in concreto della vita dei minori all'interno degli IPM. I criteri di assegnazione dei detenuti negli istituti penitenziari minorili ricalcano quelli già presenti nella L. n. 354/1975, in altre parole è assicurata la separazione dei minorenni dai giovani al di sotto dei venticinque anni e degli imputati dai condannati, mentre le donne sono ospitate in istituti o sezioni apposite. Possono essere organizzate sezioni a custodia attenuata per ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di pericolosità o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attività all'esterno.

Per quanto riguarda le camere di pernottamento, vi è unicamente un generico richiamo alla necessità di adattarle alle esigenze di vita individuale dei detenuti per evitare la spersonalizzazione e l'indicazione della capienza massima: possono, infatti, ospitare sino ad un massimo di quattro persone. La permanenza all'aria aperta registra invece un aumento del tempo minimo garantito, ora pari a quattro ore, anziché alle due previste precedentemente; tuttavia, resta la possibilità che tale periodo possa essere ridotto per specifici motivi, che il testo della norma manca di individuare. Si stabilisce, poi, che la permanenza all'aria aperta avvenga in modo organizzato e con la presenza (necessaria) degli operatori penitenziari e dei volontari, in spazi attrezzati per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa


Il cuore della riforma sia costituito dal "progetto di intervento educativo", da adottare entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione per consentire al minore di iniziare, in breve tempo, il proprio graduale percorso di recupero. Tale progetto è elaborato sulla base della personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilità esecutiva; esso deve tener conto delle attitudini e delle caratteristiche della personalità del minore condannato ed è ispirato, inoltre, al criterio della progressione poiché mira alla graduale restituzione di spazi di libertà in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero. Si è puntato il più possibile sul coinvolgimento del minore condannato nel progetto educativo, sia nella fase della predisposizione dell'intervento, attraverso il supporto psicologico e l'ascolto, sia nella fase della realizzazione dello stesso, attraverso l'illustrazione in un linguaggio comprensibile e il continuo aggiornamento sulla base del grado di adesione alle opportunità offerte, dell'evoluzione psico-fisica e del percorso di maturazione e di responsabilizzazione in atto. Il progetto di intervento educativo regola lo svolgimento della permanenza dei minori negli istituti penali: nello specifico, contiene indicazioni sulle modalità con cui coltivare le relazioni col mondo esterno e attuare la vita di gruppo e la cittadinanza responsabile, anche nel rispetto della diversità di genere, nonché sulle attività da svolgere all'interno degli istituti, in particolare sulle attività di studio e/o formazione professionale, di lavoro, nonché sulle attività di utilità sociale e ricreative (culturali, sportive e di tempo libero) finalizzate al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati.

Particolare attenzione è stata riservata al mantenimento delle relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative, necessarie al corretto sviluppo della sfera affettiva e, quindi, della crescita di ogni individuo. È stata, infatti, garantita l'applicazione del principio della territorialità dell'esecuzione, in virtù del quale la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, salvo specifici motivi ostativi, anche dovuti a collegamenti con ambienti criminali, comunque preventivamente verificati dall'A.G., come peraltro nel caso del trasferimento. Il minore detenuto resta comunque tenuto a rispettare il regolamento che disciplina la vita dell'istituto: tale regolamento deve essere messo a sua disposizione al momento dell'ingresso in un linguaggio comprensibile, affinché egli ne comprenda a pieno il significato e le implicazioni. Inoltre, l'osservanza di alcune specifiche regole di comportamento all'interno dell'istituto viene valutata ai fini della verifica dell'adesione ai programmi di intervento educativo con conseguente progressione e concessione di benefici.

Pure nell'ambito della dimissione sono state finalmente previste regole specifiche per i minori: infatti, viene dedicata una maggiore cura a questa delicata fase di passaggio, considerata giustamente fondamentale per il recupero del minore; ogni sforzo delle istituzioni è teso a non vanificare i risultati raggiunti e soprattutto a non lasciare il minore di nuovo solo e senza prospettive, aspetto importantissimo, che spesso viene curato non in maniera approfondita.

 

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