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L'avvocato e le prestazioni a sostegno della sua salute

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Il diritto alla salute degli avvocati

La salute è un diritto costituzionalmente garantito e va tutelato sempre. Quando si parla di tale diritto, gli avvocati che tutele hanno?

La Cassa forense ha previsto delle prestazioni assistenziali a sostegno della salute a favore dei professionisti [1].

Vediamo di cosa si tratta.

Le prestazioni assistenziali a sostegno della salute.

Le prestazioni assistenziali a sostegno della salute sono:

  • la copertura, con onere a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici,i cui beneficiari sono tutti gli iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi. Nelle ipotesi di tali eventi, l'ente previdenziale si fa carico in tutto o in parte delle prestazioni necessarie. Vi è possibilità di estendere volontariamente ai familiari conviventi del beneficiario la copertura in questione. In questi casi, l'estensione è a carico del beneficiario e verrà effettuata nelle modalità prestabilite. «Il trattamento in esame potrà essere erogato direttamente dalla Cassa o indirettamente, anche stipulando una polizza collettiva con primaria compagnia di assicurazione. Qualora il trattamento sia erogato direttamente dalla Cassa, gli eventi assicurati, gli eventuali limiti del loro indennizzo, nonché le modalità di inoltro della domanda, saranno definiti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Qualora il trattamento sia invece erogato tramite primaria compagnia assicuratrice, gli eventi indennizzabili, le modalità e i limiti della loro copertura saranno definiti nel relativo contratto»;
  • le convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche, i cui beneficiari sono tutti gli iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi. Si tratta di convenzioni che l'ente previdenziale stipula con detti istituti e/o cliniche al fine di agevolare economicamente i beneficiari;
  • interventi di medicina preventiva, i cui beneficiari sono tutti gli iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi. Tali prestazioni possono essere attuate mediante convenzioni o attraverso una polizza collettiva con primaria compagnia di assicurazione, con onere totalmente o parzialmente a carico della Cassa;
  • le polizze assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni, i cui beneficiari sono tutti gli iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi;
  • le convenzioni per l'attivazione di prestiti ipotecari vitalizi,i cui beneficiari sono tutti gli iscritti alla Cassa, compresi tutti i pensionati anche non iscritti agli Albi;
  • il contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti,i cui beneficiari sono gli iscritti alla Cassa e i titolari di pensione a carico della Cassa. Tale contributo è erogabile i) a condizione che le spese sostenute per tali tipi di ospitalità non siano soggette a rimborso totale o parziale da parte di altri enti assistenziali pubblici o privati; ii) a seguito di apposito bando di concorso indetto dalla Cassa forense. L'importo erogabile viene determinato annualmente nei limiti dell'apposito stanziamento;
  • il contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea,i cui beneficiari sono gli iscritti alla Cassa e i titolari di pensione a carico della Cassa.  

    Si tratta di un contributo che viene erogato per partecipare «alle spese sostenute per l'assistenza infermieristica domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo che abbiano colpito l'iscritto o il pensionato, sempreché l'ultimo reddito imponibile dichiarato dall'iscritto o dal pensionato non sia superiore al limite di € 30.000,00». Affinché possa essere erogato detto contributo, occorre che tale tipo di assistenza sia prescritto da un sanitario e sia esercitato da personale infermieristico qualificato. La prescrizione deve essere esplicita in merito ai motivi necessitanti le prestazioni e alla loro durata. «Nell'ipotesi di assistenza notturna e diurna il concorso nella spesa può essere erogato per una sola fattispecie». L'importo erogabile viene determinato annualmente, nei limiti dell'apposito stanziamento. «La partecipazione è determinata in funzione del limite della spesa sostenuta e documentata per un rimborso mensile massimo di € 500,00; la Giunta Esecutiva della Cassa dichiara, di volta in volta, ammissibile il rimborso della spesa sostenuta, determinandone l'importo e disponendone il pagamento in un'unica soluzione. In casi di particolare gravità ritenuti dalla Giunta Esecutiva, il contributo di partecipazione alla spesa può essere esteso ad un periodo massimo di mesi sei».

Note

[1] Artt. 10, 11 e 12 Regolamento Cassa forense per l'assistenza. 

 

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