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L'attestazione di conformità dei documenti in formato digitale o cartaceo nel giudizio di legittimità

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Inquadramento normativo: Art. 9 Legge n. 53/1994

L'attestazione di conformità documento copia informatica: Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede a estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità. Tale attestazione è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato [...], l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici [...].

Sentenza impugnata redatta in forma digitale e attestazione della conformità nel giudizio di legittimità: Nel caso in cui venga impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione una sentenza redatta in forma digitale, l'attestazione di conformità va redatta dal difensore che ha assistito la parte nel grado di giudizio precedente. La competenza di detto difensore a redigere l'attestazione in questione permane:

  • anche se nel grado di giudizio precedente allo stesso sia stata conferita una procura speciale per quel singolo grado (Cass, nn. 10941/2018, 6907/2020, richiamate da Cass. civ., n. 4401/2021);
  •  sino a quando la parte assistita non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad altro difensore (Cass, nn. 10941/2018, 6907/2020, richiamate da Cass. civ., n. 4401/2021).

Una volta conferita la procura speciale a ricorrere per cassazione, il precedente difensore non può più ritenersi "munito di procura", e non può di conseguenza attestare la conformità all'originale del provvedimento impugnato. In quest'ipotesi, ove tale attestazione fosse ugualmente redatta dal precedente avvocato, il ricorso per cassazione sarebbe improcedibile (Cass. civ., n. 4401/2021).

Deposito ricorso per cassazione redatto in forma telematica e notificato a mezzo pec privo di attestazione di conformità: Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli [...]. Viceversa, se il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimane solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosce la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (Cass. S.U. n. 22438/2018, richiamata da Cass. civ., n. 10926/2020). 

Attestazione conformità procura alle liti conferita su supporto cartaceo e depositata telematicamente: Nell'ipotesi di procura alle liti conferita in formato cartaceo destinata a essere depositata telematicamente nel giudizio di legittimità, unitamente al ricorso, occorre l'asseverazione di conformità all'originale mediante sottoscrizione dell'avvocato con firma digitale. In mancanza, il ricorso andrà dichiarato inammissibile (Cass., 12850/2019).

Copia informe dei documenti di consegna telematica e inesistenza notifica: Nel caso di documenti di consegna telematica, ove la copia del ricorso e della relata di notifica telematica manchi dell'attestazione di conformità, detta copia potrà essere definita informe e come tale non sarà idonea a documentare in alcun modo l'avvenuta notificazione o anche il solo tentativo di essa. Ne consegue che se il controricorrente resta solo intimato, mancando la prova della sussistenza materiale dell'atto comunicatorio, la situazione che si viene a creare va equiparata inevitabilmente a quella di inesistenza della notificazione (Cass., S.U., n. 14916/2016, richiamata da Cass. civ., n. 29266/2020) e, come tale, non consentirà la concessione di un termine per il deposito, né la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., propria dei soli casi in cui la notifica sia nulla. Con l'ovvia conseguenza che il ricorso per cassazione sarà dichiarato inammissibile (Cass., S.U., n. 627/2008; Cass., n. 18361/2018, richiamate da Cass. civ., n. 29266/2020). 

 

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