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L’annullamento degli atti di intimazione comporta anche l’annullamento delle cartelle di pagamento non impugnate?

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Riferimenti normativi: Art.70 D.Lgs. n.546/1992

Focus: La Commissione Tributaria contestualmente all'annullamento di intimazioni di pagamento può annullare le cartelle presupposte, irritualmente notificate e non impugnate. La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata al riguardo con l'Ordinanza n. 35137 del 18/11/2021.

Il caso: Il contribuente aveva chiesto l'ottemperanza di una sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato le intimazioni di pagamento notificatogli dalla Riscossione Sicilia s.p.a. La Commissione adita aveva accolto la richiesta del contribuente, annullando contestualmente le cartelle di pagamento dalle quali era scaturito l'emissione degli atti di intimazione. La sentenza è stata impugnata in Cassazione dalla Riscossione Sicilia s.p.a eccependo che il Giudice tributario avrebbe dovuto pronunciarsi solo sugli atti di intimazione di pagamento annullati e non anche sulle cartelle di pagamenti presupposte, che a suo tempo non erano state impugnate, e ciò in quanto nel giudizio di ottemperanza non sarebbe consentito alle parti di chiedere un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire.

Si ritiene opportuno ricordare che i presupposti del ricorso per ottemperanza, secondo il disposto dell'art.70 D.Lgs. n.546/92, sono: 1) l'inutile decorso del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento o, in mancanza, il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario; 2) una sentenza la cui esecuzione richieda una specifica attività non posta in essere dall'ufficio soccombente (rimborso, riconoscimento di un beneficio, correzione delle risultanze catastali). Il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nelle ipotesi di sentenze non definitive, per il combinato disposto degli artt.67, 68 e 69 del D.Lgs. n.546/92. Premesso ciò, il ricorso per ottemperanza si caratterizza per essere anche un giudizio di merito poiché consente al giudice di sostituirsi, direttamente o tramite un commissario ad acta, all'Amministrazione Finanziaria. 

La Suprema Corte, con la citata Ordinanza n.35137/2021, ha ritenuto che la Commissione tributaria si è attenuta al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale il giudicato copre non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere nel medesimo giudizio ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione, così avendosi il giudicato implicito (Cassazione sentenza 5486/2019).Quindi, sulla base di tale principio, la Commissione Tributaria, in sede di giudizio di ottemperanza, ha correttamente rilevato che l'accoglimento del ricorso avverso gli atti di intimazione comporta anche l'annullamento delle cartelle e delle iscrizioni a ruolo che sono presupposti necessari degli atti di intimazione impugnati. La Corte di Cassazione, di conseguenza, ha rigettato il ricorso dell'Agente della riscossione.

 

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