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Quando l'assegno sociale è incompatibile con altri redditi

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Al fine di valutare l'incompatibilità dell'assegno sociale con altri redditi è necessario valutarne l'effettiva percezione e non la mera titolarità.

Tale assunto emerge chiaramente dalla lettura della sentenza del Tribunale di Cassino del 28 settembre 2018 con la quale si riconosce il diritto alla percezione del detto assegno sociale ad una donna coniugata cui il detto assegno non era stato riconosciuto dall'Inps in base al presupposto che il marito della stessa possedeva due appartamenti (motivo per cui la donna veniva definita dall'Ente erogatore autosufficiente economicamente).

Secondo l'Inps, infatti, "la prestazione in oggetto ha natura assistenziale ed è rivolta a sostenere i cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate e non appare rispondente a coloro che non versino in un effettivo stato di bisogno perché titolari di bene immobile diverso dalla casa di abitazione e che decidono volontariamente di tenerlo a disposizione.

Il Tribunale di Cassino ribalta tale orientamento, cui di fatto si è dato rilievo in fase amministrativa, facendo riferimento, piuttosto, alla nota Sentenza n. 6570 del 2010, tra l'altro richiamata nella difesa donna, dove viene precisato che per potersi configurare come "ostativo" un reddito deve essere effettivamente percepito non essendo, piuttosto, sufficiente la mera titolarità dello stesso.


La ricorrente dimostra di non ricavare/percepire alcun reddito dalla seconda abitazione, di proprietà del marito e data in comodato gratuito al figlio.

Secondo la Suprema Corte, infatti, come accennato, ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale rileva l'effettiva percezione di uno o più redditi in misura tale da superare le soglie previste dalla legge e non già la mera titolarità degli stessi.
In particolare, con la sentenza su detta , la Corte ha affermato che "è lo stesso legislatore, quindi, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta "percezione" del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva "percezione", è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito.Quanto affermato dagli ermellini tra l'altro, è assolutamente coerente con la stessa funzione "assistenziale" dell'assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione".

Con riguardo a tale tipologia di redditi, la giurisprudenza ha sottolineato che, ai fini del diritto all'assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tenere conto dei redditi effettivi di "qualsiasi natura", dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l'effettivo stato di bisogno nell'anno a cui il reddito si riferisce.


Dunque, anche tale circolare sembra  fare riferimento, ai fini della concessione di tale prestazione, all'effettiva percezione di un reddito derivante da una seconda abitazione e non solo dalla mera titolarità, così come accade nel caso "de quo".

Nel caso in esame, la ricorrente prova, infatti, tale circostanza, ossia la mancata percezione di alcun reddito dalla seconda abitazione di proprietà del coniuge, essendo quest'ultima stata concessa in comodato gratuito al figlio, tra l'altro, già da diversi anni.

Il reddito astrattamente incompatibile rileva, dunque, secondo i Giudici di Piazza Cavour, solo nell'ipotesi in cui sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito richiedente; ciò, anche in conformità alla detta funzione latamente assistenziale dell'assegno, previsto, appunto, a sostegno di quei soggetti che non hanno alcuna possibilità economica e che dunque necessitano di un effettivo supporto economico al fine di condurre una vita dignitosa .

Sulla base di tali premesse, viene accolto dal Giudice di "prime cure" il ricorso della donna, essendo stato accertato il suo diritto alla percezione dell'assegno, prescindendo lo stesso da quei "redditi" posti dall'Inps alla base del detto diniego, non essendo configurabili questi ultimi come delle vere e proprie fonti di sostentamento per la donna. 

 

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