Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Imposta di registro: agli avvisi di liquidazione per gli atti giudiziari è obbligatorio allegare gli atti?

Imagoeconomica_624340

Riferimenti normativi: Art.54 D.P.R.n.131/86 – Art.7 L.n.212/2000

Focus: E' legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta per la registrazione degli atti giudiziari che indica solo la data ed il numero della sentenza senza allegarla? Sulla questione si è pronunciata la Commissione tributaria regionale per la Sardegna con la sentenza n.438 del 28.6.2021.

Principi generali: Il D.P.R. n.131/1986 -Testo Unico dell'Imposta di registro - all'art.54, "con riferimento alla liquidazione dell'imposta principale dovuta per la registrazione di atti giudiziari", stabilisce, al comma 5, che "quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art.15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare". Nel caso di specie, oggetto della decisione della Commissione tributaria regionale per la Sardegna, a seguito di una controversia dinanzi al Tribunale una società era stata condannata in favore delle società convenute. La società vittoriosa aveva ricevuto l'avviso di liquidazione, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Cagliari, per il pagamento dell'imposta principale di registro sulla sentenza del Tribunale.

L'Agenzia delle Entrate, in particolare, aveva notificato alla società l'avviso di liquidazione per l'imposta principale di registro sulla sentenza, applicando l'imposta proporzionale del 3%, di cui all' art.8, comma l, Tariffa, parte l,allegata al D.P.R.n.131/1986 (Testo unico imposta di registro), liquidando l'imposta di registro, per la somma di euro 143.639,00 e l'imposta di bollo per euro 73,10, senza allegare la sentenza oggetto dell'imposta. L'avviso di liquidazione, pertanto, era stato impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso condannando l'Agenzia dell'Entrate al pagamento delle spese di giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza in appello per violazione e falsa interpretazione della disciplina inerente gli avvisi di liquidazione dell'imposta principale, contenuta nel D.P.R. n.131/1986 e per errore e falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546/92. In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata eccependo che l'atto impugnato non è un avviso di accertamento ma un avviso di liquidazione dell'imposta principale, per il quale si applica minor rigore nella motivazione della pretesa tributaria. Ciò ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, che recita: "Nell'avviso devono essere indicatigli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare". Inoltre, insisteva sulla legittimità del recupero dell'imposta di registro a tassazione proporzionale al 3%, anziché a tassazione fissa come richiesto dalla società.

Quest'ultima si è costituita, con controdeduzioni, contestando il ricorso in appello e riproponendo le questioni non accolte dalla sentenza impugnata, tra cui quella inerente l'imposta di registro.L'appellata chiedeva, quindi, in via principale, il rigetto dell'appello perché infondato, e in subordine l'accoglimento dei motivi del ricorso iniziale rigettati e/o assorbiti in primo grado e riproposti in tale sede. L'adita Commissione Tributaria Regionale di Sardegna ha respinto l'appello dell'Ufficio richiamando l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4736 pubblicata il 23/02/2021La Suprema Corte, "con riferimento alla liquidazione dell'imposta principale dovuta per la registrazione di atti giudiziari (D.P.R.n. 131/1986, art. 54, cc. 3 e 5)" , ha ritenuto che "l'avviso di liquidazione emesso ex art.54, comma 5, del D.P.R. n.131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione". In generale, infatti, per gli avvisi di accertamento vale il principio dell'obbligo di allegazione dell'atto a cui si fa riferimento, previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, in quanto ciò mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive. In mancanza di tale allegazione egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare. Nella fattispecie, i giudici di seconde cure hanno rilevato che l'impugnato avviso di liquidazione recava << l'indicazione degli estremi della decisione giurisprudenziale>> ma non era allegatala sentenza in registrazione. Altresì, non veniva esplicitato il contenuto decisorio della stessa, né era indicata la base imponibile incisa e le aliquote applicate, né i criteri tariffari di applicazione dell'imposta di registro. Di conseguenza, i giudici della Commissione tributaria regionale di Sardegna, ritendo legittimo l'operato dei giudici di prime cure hanno confermato la sentenza di primo grado.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Processo civile: peculiarità dell'azione di nullit...
Termine conclusione procedimento di emersione dal ...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito